Con il termine di avallo si indica la garanzia che un soggetto, detto avallante, dà per il pagamento di un'obbligazione contratta da un altro, detto avallato. Si distingue dalla fideiussione in quanto si tratta di una garanzia personale autonoma, nel senso che rimane valida anche nel caso in cui l'obbligazione garantita sia affetta da eventuale invalidità. Nonostante comunque si caratterizzi del carattere dell'autonomia, l'avallante si pone sempre come l'obbligato secondario al pagamento e può opporre sempre al creditore l'eventuale causa di nullità del rapporto.

L'avallo viene disposto mediante un'apposita sottoscrizione dell'avallante in calce al titolo di credito, sia esso un assegno o una cambiale, e con l'indicazione della formula "per avallo" o di una formula equivalente.