L'autodifesa ricorre ogniqualvolta il soggetto che risulta indagato o imputato all'interno del procedimento penale decide di stare in giudizio e di difendersi quindi senza l'ausilio di un difensore. Quella della difesa tecnica è una delle garanzie riconosciute all'imputato in ogni stato e grado del processo, ma questo può avvalersi dell'autodifesa sia nel momento in cui sono ancora in corso le indagini che nel giudizio stesso.

I casi di autodifesa sono contemplati dagli articoli del codice di procedura penale:

- 121 (presentazione di memorie e di richieste all'autorità giudiziaria)

- 374 (presentazione spontanea dinnanzi al P.M.)

- 3507 (dichiarazioni spontanee alla Polizia Giudiziaria)

- 494 (dichiarazioni spontanee nel dibattimento).