L'espressione indica un contratto regolato dal codice civile agli artt. 1846-1851, con il quale un istituto bancario si impegna ad anticipare al cliente (sovvenuto) o a mettere a disposizione di questo una somma di denaro, che sia corrispondente al valore dei titoli o dei beni dati in pegno.

L'elemento che caratterizza l'anticipazione bancaria è il mantenimento di un rapporto di proporzionalità tra la somma di denaro richiesta e la garanzia dei beni oggetto di pegno, sicché, alla diminuzione di oltre un decimo di detto rapporto, la banca può chiedere al sovvenuto un'integrazione della garanzia.