Con ladozione, un soggetto, detto adottante, riceve lautorizzazione a trattare come un figlio a tutti gli effetti un altro soggetto, detto adottato. Si tratta di un istituto giuridico regolato dalla L. 184/1983 e che può aversi sia per soggetti presenti sul territorio dello Stato italiano, mediante ladozione nazionale, che per soggetti di Stati stranieri, mediante ladozione internazionale.

Secondo quanto disposto dalla legge di riferimento, sussistono delle condizioni necessarie affinché si possa procedere alladozione e si tratta in sintesi di:

- presenza di un vincolo matrimoniale tra i coniugi da almeno tre anni

- differenza di età tra adottanti e adottato compresa tra i 18 e i 45 anni

- idoneità degli adottanti a "educare, istruire e mantenere" i minori da accertare dinnanzi al Tribunale per i minorenni con lausilio dei servizi socio-assistenziali di competenza.

Ladozione avviene tramite una procedura complessa volta a tutelare tutti gli interessi del minore dichiarato adottabile dal Tribunale.

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