Quando si parla di accettazione si fa riferimento a uno specifico atto unilaterale di natura recettizia con il quale avviene la conclusione del contratto tra le parti. Con laccettazione, loblato, ossia colui al quale viene rivolta una specifica proposta, manifesta la volontà di accogliere la stessa, perfezionando il negozio giuridico. Ciò avviene ogniqualvolta laccettazione abbia un contenuto corrispondente a quello della proposta, altrimenti equivale a ulteriore proposta secondo quanto stabilito dallart. 1326 del Codice civile.

Laccettazione deve pervenire nel termine indicato dal proponente oppure in base agli usi secondo la natura degli affari, ma si parla anche di accettazione tardiva quando questa giunge dopo il termine stabilito; in questo caso il proponente ha la facoltà di considerarla o meno ugualmente efficace.

Laccettazione può essere altresì revocata, ma la revoca ha effetto solo se giunge a conoscenza del proponente prima dellaccettazione stessa.

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