Le parti comuni di un edificio sono quelle zone del condominio che sono suscettibili di utilizzazione comune dei proprietari degli appartamenti, che costituiscono il condominio stesso. Ogni condomino infatti può servirsi delle parti comuni secondo la loro destinazione e non deve impedire la medesima facoltà agli altri proprietari. Inoltre, ognuno di essi è tenuto a partecipare ai lavori di manutenzione e conservazione delle opere comuni in via proporzionale al valore dell'appartamento di cui sono titolari.