Si tratta di un'attività creativa posta in essere dal prestatore di lavoro subordinato durante lo svolgimento delle proprie mansioni e che può assumere delle connotazioni differenti. Nello specifico infatti, secondo l'art. 64 del Codice della proprietà industriale si distinguono tre circostanze:

1. Se oggetto del rapporto di lavoro è proprio lo svolgimento di un'attività creativa si parla di invenzioni di servizio e i diritti relativi a queste sono acquistati dal datore di lavoro;

2. Se il rapporto lavorativo non prevede l'attività creativa, ma l'opera viene realizzata durante l'esecuzione della prestazione di lavoro si parla di invenzioni aziendali, i cui diritti sono acquistati dal datore di lavoro, ma al lavoratore spetta un premio equo;

3. Se l'opera rientra nell'ambito dell'attività aziendale, ma non ha alcun nesso con la stessa, si parla di invenzioni occasionali e i relativi diritti patrimoniali sono riconosciuti al lavoratore, mentre al datore spetta il diritto di opzione con corrispettivo per lo sfruttamento dell'opera medesima.