Il concetto di usufrutto è relativo a un diritto reale di godimento su cosa altrui disposto dall'art. 981 c.c.; questo ricorre quando un soggetto, detto usufruttuario, è titolare del diritto di godimento e di utilizzo di un bene appartenente ad un altro soggetto, che ne detiene la nuda proprietà. L'istituto ha origini nel diritto romano ed era definito con l'espressione dello "ius utendi et fruendi, salva rerum substantiam".

Si distingue un usufrutto legale, se costituito per legge, di un usufrutto volontario, se costituito tramite contratto, usucapione o testamento, e di quasi usufrutto, se questo attiene cose fungibili o consumabili.

L'usufrutto fa sorgere in capo all'usufruttuario una serie di facoltà e di obblighi, come ad esempio il conseguimento del possesso e il godimento dei frutti e delle utilità relative al bene in oggetto. Tale istituto inoltre può trovare esercizio per un lasso di tempo limitato che, anche se indicato dalle parti all'interno del contratto, in ogni caso non può andare oltre alla morte dell'usufruttuario stesso, circostanza che fa ritornare in capo al nudo proprietario tutte le prerogative riconducibili al suo diritto.