Quando si parla di truffa si fa riferimento a un delitto contro il patrimonio che ricorre quando il soggetto attivo della stessa ottiene un vantaggio da parte di altri, in seguito all'aver mosso artifizi e raggiri in grado di indurre questi in errore. Il reato è previsto dall'art. 640 c.p. e il bene giuridico tutelato con tale disposizione è rappresentato dalla libertà relativa al consenso delle parti coinvolte in un negozio giuridico patrimoniale.

In questa fattispecie, si raffigura un comportamento fraudolento del soggetto attivo, consistente appunto nel porre in essere artifici e raggiri, e un danno patrimoniale sofferto dal soggetto passivo, avvenuto tramite un apposito atto di disposizione in circostanza di errore.

L'articolo di riferimento dispone la pena della reclusione da sei mesi a tre anni più una multa da 51 a 1.032 euro se reato semplice e la reclusione da uno a cinque anni con una multa da 309 a 1.549 euro nella sua forma aggravata.

Per la truffa in forma semplice la procedibilità è a querela di parte, mentre nella forma aggravata di procede d'ufficio.