L'azione di rescissione è regolata dagli artt. 1447-1448 c.c. ed è uno strumento volto a dichiarare lo scioglimento del contratto laddove dovessero verificarsi degli squilibri nel rapporto sinallagmatico. Infatti, è applicabile solo nei contratti a prestazioni corrispettive.

Sono previste due forme di azione di rescissione; la prima riguarda il contratto stipulato in caso di pericolo e la seconda fa riferimento alla contrattazione effettuata in caso di lesione. Entrambe le fattispecie sono accomunate dal fatto che la sproporzione tra le prestazioni è determinata da una condizione di bisogno in cui versa una parte del negozio e dell'intento di approfittarsene dell'altra.

Fino a che l'azione di rescissione non viene esercitata, il contratto rescindibile produce provvisoriamente i suoi effetti così come avviene per il contratto annullabile; con la pronuncia del giudice poi, questi sono eliminati in modo retroattivo.