La sigla P.M. sta per Pubblico Ministero, una delle figure più rilevanti all'interno del procedimento penale. Si tratta di un organo dell'amministrazione dello Stato che si compone di diversi uffici, ma che è predisposto all'esercizio dell'azione penale.

Le sue funzioni iniziano nel momento in cui viene comunicata una notizia di reato, in base alla quale vengono poi poste in essere una serie di attività che prendono il nome di indagini preliminari. Il P.M. è inoltre un magistrato requirente, nel senso che, durante lo svolgimento del processo, non è tenuto a emettere provvedimenti giurisdizionali come fa il giudice, ma a questo rivolge le richieste più consone circa lo svolgimento delle sue prerogative e sulla base degli elementi di prova raccolti fino a un dato momento.

Sebbene l'ambito naturale dove ricondurre la figura del Pubblico Ministero sia quello penalistico e processual-penalistico, questo organo interviene altresì nel processo civile e in alcuni casi può promuovere esso stesso un'azione civile; si tratta di ipotesi in cui sussista un interesse pubblico da rappresentare o occorre porre tutela specifica a soggetti non in grado di agire personalmente (minori, incapaci, ecc.).