Nell'ambito delle vicende contrattuali, si parla di eccessiva onerosità in merito a una condizione in cui la prestazione di una delle parti sia divenuta in un secondo momento più gravosa rispetto alla controprestazione e ciò a causa di eventi straordinari e imprevedibili. Questa situazione comporta la risoluzione del contratto così come indicato dall'art. 1467 c.c.; tuttavia, la risoluzione non opera né sia nel caso in cui la modificazione della prestazione rientri nel raggio normale dell'alea contrattuale e né all'interno dei contratti aleatori sia per volontà delle parti che per loro natura (art. 1469 c.c.).

Inoltre, laddove l'eccessiva onerosità sopravvenga all'interno di un contratto che preveda la prestazione di solo una parte, non opera in questo caso la risoluzione ma, secondo l'art. 1468 c.c., la parte obbligata sarà tenuta a richiedere una riduzione della portata o delle modalità con cui porre in essere la prestazione oggetto del contratto.