di Luigi Del Giudice - Ai sensi dell'articolo l'art. 74, commi 1 e 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali "i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento".
Per questi ed altri motivi il Garante Privacy ha prescritto (nella fattispecie al Comune di Bologna), ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di non apporre sui contrassegni per il transito e la sosta nelle ZTL, la ragione sociale dell'azienda nei casi in cui essa sia esercitata in forma di impresa individuale e contenga, quindi, il nome e il cognome dell'imprenditore, o comunque di non inserire, a qualunque titolo, nome e cognome dell'interessato sulla parte dei predetti contrassegni che permette la loro diretta visibilità da parte di chiunque; ciò in quanto, al fine di identificare i veicoli che transitano o sostano nelle predette aree o per effettuare il controllo della regolarità del contrassegno, i comuni possono legittimamente riportare nella parte anteriore del contrassegno medesimo solo i dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata, informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al titolare del contrassegno e verificare la validità dello stesso, nonché la correttezza del suo utilizzo.
Luigi Del Giudice
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