Assumono fondamentale rilevanza nel presente giudizio le disposizioni normative recate in merito dall'art. 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (come sostituito dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177). Tale normativa - che disciplina la ?base pensionabile del personale militare - dispone, al 1° comma, che ?ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare ? la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è maggiorata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i Generali di Brigata ed i Colonnelli, prevista dall'art. 8 della legge n. 804/1973; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'art. 1 della legge n. 628/1973, in favore degli Ufficiali di grado inferiore a Colonnello o Capitano di Vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale, previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957, applicabile al personale militare in base all'art. 3 della legge n. 751/1957?. Il successivo comma 2 dell'art. 53 del predetto D.P.R. n. 1092/1973 - come risultante dalle modifiche e sostituzioni introdotte dal citato art. 16 della legge n. 177/1976 - dispone, inoltre, che ?agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile?. LaPrevidenza.it, 07/09/2005
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 17 giugno 2005 n° 86

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