Un principio analogo era stato sancito dalla Cassazione per gli avvocati dipendenti della PA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7776 del  16.4.2015 aveva stabilito che la Pubblica Amministrazione che usufruisce in via esclusiva della prestazione lavorativa del

Dipendente con la qualifica di Avvocato, deve pagare il contributo di iscrizione annuale all'Albo.

Tale principio, secondo FSI dovrebbe essere esteso anche alle professioni di infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia.


Anche se ad oggi non vi è giurisprudenza in merito c'è stato un tentativo di far valere questo principio (per le figure professionali di infermieri) presso il Tribunale di Alessandria R.G. 94/2014 .

La domanda però è stata rigettata con questa motivazione: "Trattasi di principi che sono stati sanciti in relazione a una professione, quale quella forense, avente una natura ed una funzione peculiari, non assimilabili a quella medica o infermieristica".

Il principio enunciato nella sentenza in relazione alla figura dell'avvocato che presta servizio in regime di esclusività assume però una rilevanza tale che dovrebbe rendere possibile estenderne l'applicazione anche alle professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con rapporto di esclusività.

La segreteria Regionale FSI ha predisposto una richiesta di chiarimento al Ministero della Funzione Pubblica e contemporaneamente ha attivato i propri Studi Legali per verificare l'applicazione della sentenza anche ad infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia dipendenti pubblici.

Luca Gusperti - Ufficio Stampa FSI

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