Nuovo Accordo Economico Collettivo nel settore Industria. Ecco cosa è cambiato.

Il 30 luglio 2014 è stato siglato il nuovo Accordo Economico Collettivo nel settore Industria, che sostituisce l'ormai obsoleto A.E.C. Industria del 20 marzo 2002. Il documento, firmato a Roma nella sede nazionale di Confindustria, riguarda i rapporti fra agenti di commercio e gli attori economici nel settore industriale e in particolare alle Associazioni Sindacali contraenti, Confindustria e Confcooperativa, così come stabilito dall'articolo 1 dell'accordo.

Attualmente il settore conta oltre 20mila agenti e rappresentati di commercio che lavorano nel settore industriale, proprio per questo motivo il rinnovato accordo è un passo fondamentale per il rinnovamento e l'innovazione del settore industriale. La novità più interessante è l'istituzione dell'Ente Bilaterale per gli agenti e rappresentanti di commercio, che si occuperà di definire percorsi formativi e di aggiornamento per i professionisti nel settore e sarà un osservatorio sui temi del settore.


La tutela della categoria professionale avviene proprio in un momento di stagnazione del settore, un segnale positivo che fa ben sperare per il futuro e rafforza le tutele legali in riferimento al lavoro, alla previdenza e all'assistenza sanitaria degli agenti e rappresentanti di commercio.


Ecco la tabella comparativa:

ART. 1 Ambito di applicazione: aderenti all'USARCI, all'API ed alla CONFAPI più ristretto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 2 Definizione delle modifiche unilaterali del contratto di rilevante entità: riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione…

La più alta soglia ai fini della qualificazione della variazione come rilevante consentiva al preponente di ricorrere più frequentemente alle modifiche unilaterali, specie di media entità che potevano essere effettuate con comunicazione scritta all'agente, da darsi almeno due mesi prima, senza che l'agente potesse opporvisi.

 

Manca una definizione positiva di variazione di media entità, desumibile solo implicitamente da quelle di lieve e rilevante entità e compresa tra il 5 ed il 20%.

 

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza ad iniziativa della casa mandante.

Solo la variazione di rilevante entità non accettata dall'agente conferiva alla comunicazione del preponente valenza di preavviso per la cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante.

 

 

 

 

 "L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 12 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come un'unica variazione…".

A 12 mesi di distanza, la preponente poteva esercitare il potere di modifica unilaterale senza che tali variazioni fossero considerate espressione di un unico piano modificativo e senza che, quindi, potessero essere sommate.

Art. 3 Documenti - Campionario

Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.

Tale disciplina prestava il fianco a possibili scenari di contenzioso sull'individuazione dell'addebitabilità del danneggiamento del campionario dovuto alla normale usura da utilizzo o ad altri motivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 5 L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari.

 

 

 

 Art. 5, comma 6: In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

 

 

 

 

 Art. 6, comma 3. Provvigioni.

Nel caso in cui sia affidato all'agente l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, …, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione.

La natura provvigionale di tale ulteriore compenso esponeva tale attività allo stesso rischio del mancato conseguimento di un risultato, collegato alla promozione degli affari. L'agente, in questo modo, veniva compensato per tale ulteriore attività solo in caso di buon fine della riscossione.

 

 

Art. 6, comma 5. Provvigioni.

Nel caso in cui sia affidato all'agente l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà esser stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

 

 

 

 

 

 Art. 6, ult. comma. Provvigioni

Qualora, nell'arco di 4 mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune delle trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.

 

 

 

 Art. 7, comma 3. Liquidazione delle provvigioni.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre 15 giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme, per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.

 

 

 

 

 

 

 Art. 7, comma 4, Liquidazione delle provvigioni.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture tramite l'agente, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.

 

 

 

 

 

 

 Art. 9 Termini di preavviso

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno solare precedente (1 gennaio-31 dicembre).

Il riferimento all'anno solare precedente e la parentesi 1 gennaio - 31 dicembre rivelano una contraddizione in termini, atteso che l'arco temporale descritto è proprio dell'anno civile, non già di quello solare.

 

 

 

 

Art. 9 Termini di preavviso.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a 12 mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo d rimborso o concorso spese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 10 Indennità di risoluzione del rapporto

Tale indennità è composta da due emolumenti:

(precisazione: nella realtà trattasi di tre emolumenti se si considera che l'indennità suppletiva di clientela si suddivide nelle lettere A e B).

1) Indennità di risoluzione del rapporto, calcolata sul maturato in base a scaglioni differenti a seconda della tipologia di agente, mono o pluri-mandatario, riconosciuta sempre, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto, tranne che per i casi di ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente;

- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva.

2.A) Indennità suppletiva di clientela, collegata all'incremento della clientela e /o del fatturato,  da corrispondersi in aggiunta al FIRR, secondo un criterio di calcolo predeterminato.

 

2.B) Sempre a titolo di indennità suppletiva di clientela, viene riconosciuto all'agente un ulteriore importo, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Essa non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente, tali non considerandosi le dimissioni dovute ad invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO) sempre che tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. 

Come già anticipato, tale sottocategoria dell'indennità suppletiva di clientela altro non è che un'indennità meritocratica che solo formalmente non compare come emolumento autonomo.

La disposizione in questione ritiene sufficiente, quale presupposto per l'erogazione di tale indennità, l'apporto di nuova clientela, senza qualificare questo apporto come sensibile, riservando tale dizione solo allo sviluppo del giro di affari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 11 Determinazione dell'indennità meritocratica.

Per individuare il valore reale dell'incremento della clientela e/o del fatturato da parte dell'agente, sarà preso in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente.

Il valore dell'incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo II, lett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dala prime quattro liquidazioni trimestrali.

Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l'aliquota applicabile, si determina commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle prime quattro liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato nei seguenti termini:

-          1% sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni;

-          2% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 100%;

-          3% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 200%;

-          4% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 200%;

-          5% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 250%;

-          6% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 300%;

-          7% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al350% 

Tale meccanismo di calcolo non consente di provare il requisito dei sostanziali vantaggi di cui gode la preponente dopo la cessazione del rapporto di agenzia.


Art. 12 Malattia ed infortunio.

In caso di malattia o infortunio dell'agente che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia, a richiesta della ditta preponente o dell'agente interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di 6 mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio.

La dizione anno solare era usata impropriamente, per essa intendendosi il periodo di 365 giorni compreso tra un qualsiasi giorno dell'anno e che termina nel corrispondente giorno dell'anno successivo.

In caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare, successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, che abbia comportato l'applicazione di ingessatura, è prevista la corresponsione di una diaria giornaliera di € 13,00 dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per l'anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale per la copertura assicurativa per la diaria stessa.   

 

Art. 13 Gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio dell'agente, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente medesima, per un periodo di 8 mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 14 Patto di non concorrenza post- contrattuale.

Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l'agente, operante in forma individuale o di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una specifica indennità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di dimissioni dell'agente, non motivate da inadempimento del preponente  né da pensionamento di vecchiaia (Enasarco) né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta del 70% limitatamente al caso dell'agente plurimandatario ed in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.

 

 

 

 

 Art. 15 Trattamento Previdenza

Il trattamento di previdenza in favore degli agenti, i cui rapporti sono regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 5,75% sulle provvigioni liquidate all'agente e da un pari contributo a carico dell'agente, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto di liquidazione delle provvigioni stesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nei casi di agenti S.p.a. o S.r.l. per cui non opera il trattamento previdenziale di cui all'art. 15, le ditte mandanti sono tenute al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti.

 

 

 

 

 Art. 16 Iscrizione Enasarco

Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di risoluzione del rapporto verranno accantonati presso l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, a condizione che l'istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse del 4% annuo sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali degli agenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 19 Procedure di conciliazione ed arbitrato

La vecchia normativa individuava nell'arbitrato in particolare lo strumento per antonomasia di definizione delle controversie tra agente e preponente alternativo a quello contenzioso giurisdizionale.

 

Art. 1 Ambito di applicazione: aderenti alle Associazioni Sindacali contraenti, alla Confindustria ed alla Confcooperativa: più ampio sia latu agente che latu preponente

 

Chiarimento a verbale art. 1 Aggiunta del comma 2: La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono al'indirizzo comunicato o a quello della sede legale del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Trattasi di una aggiunta opportuna, ancorché tautologica, atteso che proposta, accettazione e revoca hanno natura giuridica di negozi unilaterali recettizi, che producono effetti solo quando entrano "nella sfera di conoscenza" del destinatario.

 

Art. 2 Definizione delle modifiche unilaterali del contratto di rilevante entità: riduzioni superiori al 15% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione.

Abbassata la soglia di qualificazione della rilevanza della variazione unilaterale. Ciò significa che l'agente potrà usufruire del preavviso scritto non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto anche per le variazioni comprese tra 16 ed il 20% che, nel regime precedente, erano ricomprese nell'alveo della variazione di media entità.

Definite le variazione di media entità: "le riduzioni che incidano oltre il 5% e fino al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile precedente la variazione.

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni, di non accettare le variazioni di media e rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

 Elementi nuovi:

1) chiarita la natura perentoria del termine di 30 giorni entro cui l'agente ha l'onere di comunicare al preponente l'eventuale non accettazione della modifica unilaterale.  

2) La normativa è sensibilmente più favorevole all'agente, nella parte in cui equipara gli effetti delle variazioni di media e di rilevante entità sicché anche per le variazioni di media entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della casa mandante.

"L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come un'unica variazione…".

Cosa cambia in senso più favorevole all'agente: con la nuova disciplina, anche le variazioni esercitate in un lasso di tempo di un anno e mezzo l'uno dall'altra, potranno essere computate come unica variazione e sommate tra loro.

 

Art. 3 Documenti - Campionario

Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo.

Non è previsto l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati. 

 La nuova disciplina riduce sensibilmente i casi di addebitabilità all'agente del campionario.

 

Aggiunta all'art. 4 In caso di rinnovo dei rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.

La finalità di tale introduzione è quella di garantire l'unicità del rapporto negoziale preponente - agente e di disincentivare la prassi invalsa di inserire la clausola del periodo di prova nei contratti a termine. La ratio del periodo di prova, infatti, è quella di ponderare una la convenienza di una scelta che dovrà impegnare le parti a tempo indeterminato o comunque per un lungo lasso temporale sicché è poco comprensibile nell'ambito di rapporti a termine di breve durata.  

Art. 5 L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. 

Viene introdotta una ipotesi di nullità testuale a favore del preponente prima non prevista. Ciò al fine di salvaguardare il coordinamento dell'attività dell'agente con quella del preponente, quale limite all'autonomia dell'agente. 

Art. 5, comma 6 In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

La norma, dimezzando il termine entro cui il preponente, in assenza di espressa predeterminazione nel contratto individuale di agenzia, accetta tacitamente la proposta d'ordine dell'agente, prevede una disciplina più favorevole all'agente, ai fini della maturazione del suo diritto alla provvigione.

Art. 6, comma 3. Provvigioni.

Nel caso in cui sia affidato all'agente l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, …, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione.

L'introduzione di una modalità di pagamento alternativa a quella provvigionale per l'attività di riscossione per conto della casa è particolarmente favorevole all'agente, perché consente alla parti di stabilire un c.d. fisso, di natura non provvigionale ma retributiva, fermo restando la natura accessoria di questa tipologia di compenso.

 Art. 6, comma 5. Provvigioni.

Nel caso in cui sia affidato all'agente l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà esser stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

L'aggiunta di una modalità di compenso di tipo provvigionale alternativa a quella non provvigionale, favorisce il preponente che intenderà subordinare l'ulteriore attività specifica svolta dall'agente al conseguimento di un risultato e non secondo una logica retributiva.

Art. 6, ult. comma Provvigioni.

Qualora, nell'arco di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune delle trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.

La norma in questione, ampliando l'arco temporale dalla chiusura del rapporto entro il quale far valere il diritto alla provvigione, introduce un'innovazione più favorevole all'agente.

Art. 7, comma 3. Liquidazione delle provvigioni.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre 15 giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificata dal decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012.

L'applicazione della disciplina di interessi moratori più elevati, propria dei ritardi nelle transazioni commerciali, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti non trovava applicazione con riferimento ai contratti di agenzia. Questa, pertanto, rappresenta un'importante conquista per gli agenti.

 

Art. 7, comma 4. Liquidazione delle provvigioni.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture tramite l'agente, essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all'agente le compie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l'aliquota provvigionale.

La norma in commento appare più al passo con i tempi più recenti, dove gli estratti conto sono quasi sempre trimestrali ed il preponente, più che inoltrare le singole fatture di vendita, trasmette all'agente un prospetto riepilogativo.

Art. 9 Termini di preavviso

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1 gennaio-31 dicembre).

La disposizione in oggetto sostituisce la precedente dizione solare che appariva inesatta a fronte della parentesi 1 gennaio - 31 dicembre, atteso che per anno civile si intende il periodo compreso tra le due date sovra indicate; invece per anno solare si intende il periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell'anno e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.

 

Art. 9 Termini di preavviso.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a 12 mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme maturate in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo d rimborso o concorso spese.

La norma è chiaramente più favorevole all'agente sotto due profili.

In primo luogo, nella base di calcolo dell'indennità di mancato preavviso vengono ricomprese non solo le provvigioni ma anche tutti gli altri corrispettivi maturati dall'agente, anche diversi dalla provvigione. Sembra, tuttavia, che l'alveo applicativo della dizione "altri corrispettivi maturati" non ricomprenda anche i rimborsi spese eventualmente contemplati nel contratto di agenzia.

In secondo luogo, si fa riferimento, si fa riferimento ai compensi maturati dall'agente e non a quelli liquidati, con la conseguenza che il diritto all'indennità di mancato preavviso da parte dell'agente potrà essere azionato anche in mancanza di liquidazione di importi provvigionali che l'agente abbia comunque maturato.

Tuttavia, si precisa al proposito che la giurisprudenza maggioritaria, in alcuna pronunce aveva già accolto un'interpretazione estensiva della dizione "liquidate" nel senso di "maturate". 

Art. 10 Indennità di risoluzione del rapporto.

Tale indennità è composta da tre emolumenti.

L'indennità di cessazione del rapporto, in tutti i suoi tre emolumenti, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, non solo percepite dall'agente ma anche per le quali, all'atto di cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente. Inoltre, in caso di decesso dell'agente, tale indennità sarà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari (Precisazione importante)

 

1) Indennità di risoluzione del rapporto: nulla cambia rispetto al passato.

2) Indennità suppletiva di clientela.

Precisazione importante: rispetto al passato riconosciuta all'agente anche in assenza di incremento di clientela  e/o giro di affari.

Essa non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente, tali non considerandosi le dimissioni dovute ad invalidità permanente e totale; ad accertati gravi inadempimenti del preponente;  successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO) o vecchiaia anticipata ENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anzianità INPS sempre che tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

La normativa in questione, ampliando i casi in cui lo scioglimento del contratto, ancorché ad iniziativa dell'agente, non si considera a questi imputabile, appare senza dubbio più favorevole all'agente.  

 

 

3) Indennità meritocratica

Collegata all'incremento della clientela e/o del giro di affari.

Precisazione: in realtà, anche in passato l'indennità meritocratica esisteva sotto la diversa denominazione di indennità suppletiva di clientela Capo II, Lett. B, per cui in questa sede si procederà ad un raffronto tra tale indennità e quella precedentemente denominata indennità suppletiva di clientela.

Il primo presupposto per l'erogazione dell'indennità meritocratica è il sensibile incremento della clientela e/o giro di affari.

Rispetto al passato, non è più sufficiente il mero apporto di nuova clientela, ma è necessario che tale incremento sia sensibile. 

Il secondo presupposto per l'erogazione, assolutamente innovativo rispetto al passato, è che l'indennità meritocratica risulti superiora alla somma delle indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela. Benché la norma possa apparire di primo acchito più sfavorevole all'agente, appare sicuramente più in linea con la Direttiva CEE  n. 86/653, che ha connotato l'indennità da riconoscere all'agente in senso esclusivamente meritocratico.

Tuttavia, un altro criterio estremamente rigido cui è subordinata l'erogazione di detta indennità meritocratica in caso questa sia superiore alla somma della indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela è quello di riconoscere, in tal caso, solo l'importo differenziale tra l'indennità meritocratica e la somma dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità di risoluzione del rapporto.

Da ultimo, una ulteriore restrizione sul piano del quantum liquidabile a titolo di indennità meritocratica è dato nella dichiarazione a verbale in calce all'art. 10, nella parte in cui è stabilito che quando la somma degli importi delle indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela risultino superiore alla media annuale delle provvigioni maturate negli ultimi cinque anni di rapporto o nel minor periodo di durata del rapporto, non viene liquidata, anche ove sussistente, l'indennità meritocratica.

Questi limiti, di fatto, rendono assai difficile che possa trovare applicazione l'indennità meritocratica disciplinata dal presente AEC, risultando più favorevole all'agente (previa dimostrazione dell'apporto di nuova clientela o del sensibile incremento degli affari e dei sostanziali vantaggi per il preponente anche dopo la cessazione del rapporto) l'indennità meritocratica di cui all'art. 1751 c.c..

Art. 11 Determinazione dell'indennità meritocratica.

Elementi nuovi introdotti:

Periodo di prognosi: determinato in base alla tipologia di agente ed alla durata del rapporto, stimando così la durata del rapporto nel corso del quale la ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall'attività svolta dall'agente.

Tasso di migrazione della clientela, determinato in base alla tipologia dell'agente (mono o pluri-mandatario ed alla durata del rapporto contrattuale).

Il sistema di calcolo, per la verità complesso, è semplificato da una tabella illustrativa.

Le nozioni di periodo di prognosi e tasso di migrazione della clientela servono a facilitare la prova dei sostanziali vantaggi di cui continua a beneficiare la preponente all'atto di cessazione del rapporto. In passato, infatti, fornire tale prova era estremamente difficile per l'agente, non avendo quest'ultimo dopo lo scioglimento del rapporto più accesso ai dati contabili della preponente.

Norma transitoria n. 2 agli articoli 10,11.

Per i contratti di agenzia in corso dalla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima dell'1 gennaio 2014 continuerà ad essere applicata fino alla data del 31 dicembre 2015 la disciplina prevista dagli articoli 10 e 11 dell'AEC del 20 marzo 2002 annessi in appendice e, a decorrere dal 1 gennaio 2016 verrà applicata la disciplina stabilita dagli articoli 10 e 11 del presente aec a condizione che i citati contratti di agenzia rimangano in vigore per almeno altri 5 trimestri dalla più sopra citata data del 1° gennaio 2016. In assenza di tale condizione verrà soltanto applicata la disciplina stabilita dall'art. 10 e 11 aec del 20 marzo 2002.

La ratio di tale disposizione transitoria in questione  è quella di tutelare l'affidamento riposto sia dagli agenti che dai preponenti sulla regolamentazione dei loro reciproci diritti e doveri secondo un modello predefinito. 

Art. 12 Malattia ed infortunio.

In caso di malattia o infortunio dell'agente che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia, a richiesta della ditta preponente o dell'agente interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di 6 mesi nell'anno civile dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio.

Per anno civile si intende, come anzi detto, il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.

 

 

In caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare, successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nella polizza stipulata dall'ENASARCO.

La norma in questione, eliminando il riferimento al ricovero per infortunio che abbia comportato applicazione di ingessatura, amplia la portata applicativa della polizza stipulata dall'ENASARCO per la casistica in questione.   

Art. 13 Gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio dell'agente, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente medesima, per un periodo di 12 mesi.

La disposizione, prolungando di 4 mesi il periodo di sospensione del rapporto di agenzia, appare sicuramente più favorevole a venire incontro all'agente, tutelandolo per un arco temporale maggiore.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento del minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore in famiglia. 

Questa introduzione normativa mostra una maggiore sensibilità verso una nozione di famiglia più al passo con i tempi.

Art. 14 Patto di non concorrenza post- contrattuale.

Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l'agente, operante in forma individuale o di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una specifica indennità di natura non provvigionale.

La norma in questione, chiarendo la natura non provvigionale di tale peculiare indennità, introduce una modifica di non poco conto, dal momento che il riconoscimento di tale ulteriore indennità non potrà essere giustificato da logiche di risultati cui la provvigione notoriamente si lega. Ciò significa che l'indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale dovrà essere riconosciuta all'agente che sottoscriva un patto di non concorrenza post-contrattuale per il solo fatto di avere onorato il suddetto accordo accessorio ed indipendentemente da eventuali risultati conseguiti dal preponente in termini di fatturato.

Tale introduzione, quindi, mira a restringere i limiti alla libertà di iniziativa economica dell'agente, disincentivando sostanzialmente la sottoscrizione di un patto che vincolerebbe l'agente a non impegnarsi con preponenti operanti nella stessa zona e nello stesso ramo di attività per un massimo di 2 anni dopo lo scioglimento del contratto di agenzia.

Per rafforzare il suddetto principio è stato anche introdotto il chiarimento a verbale in calce all'art. 14, secondo cui "Le organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza previsto dall'art. 1751 bis del codice civile è complementare per l'agente di commercio alla natura di indennità prevista dall'art. 1751 c.c.

In caso di dimissioni dell'agente, non motivate da inadempimento del preponente  né da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco o da pensionamento di vecchiaia o di anzianità INPS né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta del 70% limitatamente al caso dell'agente plurimandatario ed in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.

La norma in questione amplia il novero della cause di giustificazione da riconoscersi all'agente dimissionario, affinché non operino le riduzione ivi contemplate, ricomprendendo tra esse anche le dimissione motivate da pensionamento di vecchiaia anticipata Enasarco o da pensionamento di vecchiaia o di anzianità INPS.

Art. 15 Trattamento Previdenza

Il trattamento di previdenza in favore degli agenti, i cui rapporti sono regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni maturate dall'agente e da un pari contributo a carico dell'agente, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

 Si segnala questa norma sia per la sostituzione dell'aggettivo "liquidate" con la più opportuna dizione "maturate", con la conseguenza che il preponente è tenuto alla corresponsione del contributo previdenziale indipendentemente dalla liquidazione delle provvigioni, essendo a tal fine sufficiente la semplice maturazione del diritto, coincidente con la conclusione dell'affare promosso dall'agente.

Inoltre, viene eliminato il riferimento al contributo fisso del 5,75%.

Nei casi di agenti S.p.a. o S.r.l. per cui non opera il trattamento previdenziale di cui all'art. 15, le ditte mandanti e gli agenti costituiti sotto forma di S.p.a. o S.r.l. sono però tenuti al versamento di un contributo su tutte le provvigioni corrisposte. Il citato contributo e la sua ripartizione tra ditte mandanti ed agenti costituiti sotto forma di società di capitali, è determinata dall'art. 6 del vigente regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco.

Con la nuova normativa, anche gi agenti S.P.A. ed S.R.L. saranno tenuti al versamento di un contributo previdenziale, la cui determinazione è rimessa al Regolamento Enasarco e non è più in misura fissa del 2%.

Art. 16 Iscrizione Enasarco

Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di risoluzione del rapporto verranno accantonati presso l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 25, a condizione che l'istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse annuo sulle somme accantonate pari, per tutta la durata del periodo transitorio per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR, al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall'Enasarco e, a partire dal primo anno successivo a quella di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo determinato dagli utli netti di gestione del ramo FIRR. Le modalità di determinazione ed applicazione del tasso di rendimento sono stabilite nell'Accordo di modifica del 20 dicembre 2007 della Convenzione FIRR del 1992 siglato tra l'Enasarco e le Parti Sociali. I conti individuali degli agenti dovranno essere correlativamente rivalutati dall'ENASARCO.

Art. 19 Procedure di conciliazione.

Viene espunto il riferimento  all'arbitrato, al fine di favorire al massimo tali procedure di conciliazione senza individuarne modalità predefinite ma rimettendo alle parti la scelta di tipologie e mezzi. 

 

Art. 20 Ente bilaterale nazionale per settore degli agenti e rappresentanti di commercio.

Le parti stipulanti il presente aec convengono di istituire una commissione paritetica incaricata di formulare proposte di Statuto e di Regolamento, procedure, finanziamento e criteri di funzionamento dell'Ente.

Le parti pertanto, con l'approvazione formale dello statuto, convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale per il settore degli agenti di commercio.

L'Ente Bilaterale ha i seguenti scopi:

-          Incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni formativi;

-          Promuovere, progettare e gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale;

-          Istituire l'osservatorio nazionale sulla professione agenti di commercio;

-          Altri compiti che le parti sociali decideranno congiuntamente.

Le risultanze dei lavori della commissione saranno sottoposte alla parti stipulanti per le determinazioni di competenza entro 6 mesi dalla firma del presente aec.  

Si tratta di una nuova norma di natura programmatica, il cui scopo è quello di favorire una formazione professionale dell'agente ed una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri, al fine di valorizzarne il carattere autonomo, ancorché coordinato, della sua attività.

Art. 21 Assistenza sanitaria integrativa.

Le parti stipulanti il presente aec convengono di istituire una commissione per la costituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, la citata commissione formulerà proposte sulla possibilità di trasformare la polizza di assistenza sanitaria in un fondo sanitario, fermo restando il meccanismo e le relative risorse finanziarie utilizzate per la citata polizza.

 

Avv. Francesco VerdebelloAvvocato Francesco Verdebello
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