La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16444/2009) ha stabilito che non è valida la notifica degli atti fiscali effettuata nell'abitazione della vicina del contribuente. I Giudici del Palazzaccio osservano infatti che "la notificazione eseguita, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., a persona non legata al destinatario da rapporti ‘di famiglia', cioè di parentela o di affinità, né di servizio, quale ‘addetta alla casa', è da considerare nulla anche se, come nel caso di specie, tale persona sia trovata nell'abitazione del destinatario (…); mentre è stata ritenuta valida la notifica nel diverso caso di non provata convivenza (che può essere presunta), quando però sussista la relazione di parentela o affinità fra il destinatario e la persona che ricette la notifica".
Precisa infine la Corte che, nel caso in cui la notifica venga fatta alla vicina di casa del contribuente, "la nullità della notifica dipende quindi dall'accertata mancanza sia della relazione di famivlia sia della convivenza".

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