La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6836/2009) ha stabilito che l'ispezione nella casa del contribuente da parte della Guardia di Finanza è legittima solo in presenza di gravi indizi di evasione fiscale.
La Corte ha quindi chiarito che “le dichiarazioni rese da terzi nel corso della procedura di accertamento sono utilizzabili nel contenzioso tributario, pur caratterizzato dal divieto di prova testimoniale, quali indizi a supporto della pretesa dell'ufficio […]; e che la presunzione ha valore autonomo di prova della pretesa fiscale, senza necessità di ricontri documentali, se fondata, con criterio probabilistico e non di assoluta necessità […], su indizi che, valutati singolarmente e nel complesso delle acquisizioni processuali […], siano ritenuti dal giudice di merito gravi, precisi e concordanti, con giudizio non suscettibile di riesame in sede di legittimità se congruamente motivato. Tale presunzione sposta sul contribuente l'onere della prova contraria”.
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