Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 915172008) hanno stabilito che "ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relativa all'ammissione delle liste, compete in via esclusiva al giudizio di […] Camere, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito di qualsiasi autorità giudiziaria".
Gli Ermellini hanno infatti precisato che, quanto sopra, è una conseguenza "del principio di autodichia delle Camere, espresso dall'art. 66 cost.". Infine le Sezioni Unite hanno evidenziato che "né il giudice amministrativo né il giudice ordinario sono dotati di giurisdizione in ordine alla controversia
di cui si tratta, ed in tal senso può parlarsi di difetto assoluto di giurisdizione" e che "la circostanza che la tutela giurisdizionale competa ad un organo speciale, quale è la giunta parlamentare, non implica un inammissibile vuoto di tutela, quantunque comporti il differimento della tutela medesima ad un momento successivo alla conclusione della consultazione elettorale (essendo evidentemente la giunta parlamentare competente quella espressa dalla Camera del Parlamento eletto), in coerenza del resto con le medesime indifferibili esigenze di speditezza del procedimento elettorale che l'art. 61 cost. postula e delle quali si è già prima avuto modo di parlare: esigenze che non sarebbe agevole - e talvolta sarebbe anzi del tutto impossibile - conciliare con una forma compiuta di tutela giurisdizionale preventiva idonea a metter capo ad una pronuncia definitiva".

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