La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4534/2008) ha stabilito che i Comuni non possono indiscriminatamente alzare i canone di posteggio degli ambulanti nei mercati e nelle fiere, ma debbono sempre rispettare le soglie imposte dalla legge.
In particolare, nel caso di specie, gli Ermellini hanno precisato che "la L.R. n. 18 del 1995, art. 8. comma 16, prevede: 'la tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla legislazione nazionale'. A sua volta la legge dello Stato con la L. n. 112 del 1991, art. 3, comma 12, ha stabilito 'l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle regioni, sentite la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2'". Aggiunge poi la Corte che "la disciplina comunale di queste attività deve rispettare le disposizioni regionali anche alla luce del successivo D. Lgs. N. 114 del 1998 (art. 28)".
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso del Comune di Gela osservando come lo stesso non poteva elevate il canone di posteggio se non entro l'ambito delle indicazioni contenute nella normativa regionale.

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