Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: qualifica superiore? La mancanza del titolo di studio non esclude l'acquisibilità

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 17940/2007) ha stabilito che "la mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 1, nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto".
I Giudici di Piazza Cavour hanno però precisato che "l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività".

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 17940/2007

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., rileva che la norma contrattuale definisce il documentatore come colui il quale, in possesso di diploma di scuola media superiore, analizza etc.; censura la sentenza impugnata per avere omesso qualsiasi indagine circa la volontà delle parti in relazione al requisito del titolo di studio.

Il motivo è infondato.

Il principio di diritto posto a base della sentenza impugnata è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui "La mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 1, nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto, tuttavia l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività (Cass. 13 novembre 2003 n. 17158, Cass. 14 giugno 2002 n. 8606, Cass. 21 luglio 1992 n. 8767).

Il giudice del merito, con approfondita valutazione di fatto allo stesso demandato, ha accertato che il P. ha svolto le mansioni corrispondenti alla declaratoria contrattuale, la cui esperienza ha sopperito alla mancanza del titolo accademico.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c., perchè il giudice d'appello, senza individuare i contenuti con i quali le parti collettive avevano inteso riempire la figura del documentatore (art. 1362 c.c.), e senza svolgere adeguata istruttoria, ha accolto la tesi del P., nonostante che la Rai avesse contestato i fatti narrati nel ricorso introduttivo e avesse contestato nel corso del libero interrogatorio le circostanze riferite dallo stesso P. (art. 2697 c.c.).

Anche questo motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha raggiunto le sue conclusioni sulla base di tre valutazioni: a) le circostanze di fatto analiticamente indicate nel ricorso introduttivo del giudizio; al riguardo ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellata nella sua memoria di costituzione, il primo giudice aveva rilevato che gli stessi non erano stati sostanzialmente contestati dalla società convenuta; b) le precisazioni sulle mansioni svolte rese dal P. nel libero interrogatorio, e sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla rappresentante della Rai nel medesimo interrogatorio; c) sulla valutazione della tesi difensiva esposta dalla Rai nella sua memoria ex art. 436 c.p.c., basata su due specifiche circostanze: a) l'essere la c.d. "teca calda" un archivio ristretto e limitato assolutamente non paragonabile al c.d. "archivio storico", b) il difetto nella specie della caratteristica del documentatore di effettuare egli stesso la ricerca e la elaborazione dei criteri più idonei alla identificazione e reperimento del materiale, anche presso "fonti" esterne, posto che il P. opera su precise istruzioni ed indicazioni di giornalisti e dei montatori sia per quanto attiene alla ricerca del materiale richiesto, sia per la fase di classificazione del materiale medesimo. La sentenza impugnata ha motivato, sul rilievo sub a), che la contrattazione collettiva fa riferimento alle "teche aziendali" senza alcuna distinzione o esclusione e che la c.d. "teca calda" presenta pur sempre una sua importanza visti i tre addetti (e, secondo l'appellata società, il coordinatore) nonchè l'ambiente "incandescente" di cui all'interrogatorio della procuratrice speciale; quanto al rilievo sub b) , che non tiene conto del predetto interrogatorio e di quanto effettivamente dedotto nel capitolo di prova n. 6 delle memorie.

Trattasi di valutazioni di fatto rimesse al giudice del merito, adeguatamente motivate.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 23,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 5 giugno 2007.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2007.





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