La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 9799/2006) ha stabilito che pronunciare delle espressioni di indubbio contenuto ingiurioso tipo “sei un maleducato, non avete educazione” potrebbe integrare fattispecie di reato e, più in particolare reato di ingiuria.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che tale tipo di reato richiede soltanto il dolo generico e, nella specie, non vi è ragione “di porre in dubbio l'esistenza di tale elemento, costituito unicamente dalla coscienza e volontà di pronunciare all'indirizzo altrui espressioni di cui si conosca l'oggettiva portata offensiva”.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
che, risalendo il fatto al 18 giugno 1998, risulta ormai decorso il termine massimo di prescrizione del reato, che va pertanto dichiarato estinto, in assenza di condizioni che determinino la inammissibilità del ricorso;
che, dovendosi comunque decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art.578 c.p.p., ai soli fini degli interessi civili, la stessa non appare meritevole di accoglimento in quanto:
si puntualizza, nell'impugnata sentenza, che il D. C. aveva riferito di aver sentito il D. P. rivolgere al L. R. l'espressione, di indubbio contenuto ingiurioso, "sei un maleducato, non avete educazione";
trattandosi di reato per il quale è richiesto soltanto il dolo generico, non vi era ragione, nella specie, di porre in dubbio l'esistenza di tale elemento, costituito unicamente dalla coscienza e volontà di pronunciare all'indirizzo altrui espressioni di cui si conosca l'oggettiva portata offensiva.
non può dirsi che il pur lodevole intento perseguito dal D. P. nell'intervenire nel litigio tra l'anziano D. C. ed il giovane L. R., comportasse anche la facoltà di rivolgere a quest'ultimo le espressioni in questione, posto che non risulta dimostrata l'esistenza né della eventuale reciprocità di ingiurie né della provocazione, pur genericamente allegata nei motivi di ricorso;
che il mancato accoglimento, ai fini civilistici, del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida in euro mille per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2006.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza n.9799/2006CONSIDERATO IN DIRITTO:
che, risalendo il fatto al 18 giugno 1998, risulta ormai decorso il termine massimo di prescrizione del reato, che va pertanto dichiarato estinto, in assenza di condizioni che determinino la inammissibilità del ricorso;
che, dovendosi comunque decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art.578 c.p.p., ai soli fini degli interessi civili, la stessa non appare meritevole di accoglimento in quanto:
si puntualizza, nell'impugnata sentenza, che il D. C. aveva riferito di aver sentito il D. P. rivolgere al L. R. l'espressione, di indubbio contenuto ingiurioso, "sei un maleducato, non avete educazione";
trattandosi di reato per il quale è richiesto soltanto il dolo generico, non vi era ragione, nella specie, di porre in dubbio l'esistenza di tale elemento, costituito unicamente dalla coscienza e volontà di pronunciare all'indirizzo altrui espressioni di cui si conosca l'oggettiva portata offensiva.
non può dirsi che il pur lodevole intento perseguito dal D. P. nell'intervenire nel litigio tra l'anziano D. C. ed il giovane L. R., comportasse anche la facoltà di rivolgere a quest'ultimo le espressioni in questione, posto che non risulta dimostrata l'esistenza né della eventuale reciprocità di ingiurie né della provocazione, pur genericamente allegata nei motivi di ricorso;
che il mancato accoglimento, ai fini civilistici, del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida in euro mille per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2006.




