Nota di commento alla sentenza del Tar Liguria n. 885/2018

di Gilda Summaria - Il Tribunale Amministrativo della Liguria (Genova) si è interessato della legittimità di un affidamento tramite un accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria alle parti meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova ed altre due partecipate, tramite il portale " acquistinretepa.it" per la durata di un anno ad euro 145.000,00 IVA esclusa , utilizzando il criterio del prezzo più basso.
La sentenza in commento (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, sentenza n. 885 pubblicata il 15 novembre 2018) pur non dilungandosi oltremodo , ha chiarito il rapporto esistente tra i commi 3 e 4 dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016.

Il rapporto tra i due commi dell' art. 95 c.c.p.

Tale rapporto , instauratosi nell'ambito dell'art. 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali quello dei servizi ripetitivi), per il TAR in commento è di specie a genere.
Infatti al ricorrere delle fattispecie previste nel comma 3 siamo in presenza di un obbligo "speciale" di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che, è differente dalla ordinaria e generica preferenza che il Codice dei Contratti Pubblici tributa a tale criterio di scelta . Nel caso delle circostanze di cui al comma 3 dell' art. 95, non sono contemplate deroghe , nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al successivo comma 4, e questo a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia, I, 18.12.2017, n. 1449).

La decisione

Il TAR Liguria, in motivazione, nel respingere il ricorso, conviene con il Comune di Genova sulla asserzione che i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei veicoli non rientrano tra quelli aggiudicabili esclusivamente - ex art. 95 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 - sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, certamente non per la presenza di "alta intensità di manodopera" (art. 95 comma 3 lett a) poiché da un esame effettuato sui preventivi è risultato che l'incidenza della manodopera ammontava al 34,00% della spesa complessiva" e neanche per il richiamo ad "altri servizi di natura tecnica e intellettuale" (art. 95 comma 3 lett b) , fattispecie che pare richiedere, attraverso la congiunzione "e", che i servizi in questione abbiano - cumulativamente - sia natura tecnica, sia natura intellettuale (cfr. T.A.R. Veneto, I, 21.6.2018, n. 673); prosegue il TAR in motivazione " com'è fatto palese anche dalla loro equiparazione, quoad effectum, ai servizi di ingegneria e di architettura, che costituiscono - pacificamente - professioni intellettuali (artt. 2230 e ss. cod. civ.)".

Per il Collegio giudicante tali attività presentano intrinsecamente carattere di "elevata ripetitività" (art. 95 comma 4 lett c), addirittura la mera attività di "manutenzione e revisione periodica" degli automezzi, consistente nelle registrazioni, nelle sostituzioni e nei controlli periodici da effettuare secondo quanto indicato, anche con riferimento alla frequenza, dalle singole case costruttrici (così detto "tagliando") ,in parte, non rientrerebbe neppure, ex art. 1 comma 3 della legge 5.2.1992, n. 122, in quella di autoriparazione. La standardizzazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli si riverbera inevitabilmente anche sulle operazioni di riparazione in particolare quelle descritte nell'oggetto di gara, ove la diagnostica è spesso computerizzata, mediante procedure standard dettate dalle case produttrici.

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