Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: la PA deve produrre in giudizio il verbale notificato

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 5789/2006) ha stabilito che "l'annotazione in un registro, sia pure di una Pa, di una eseguita notifica, senza indicazione dell'atto notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato al destinatario”. Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva dedotto l'inadempimento, da parte del Comune, all'ordine del Giudice di produrre in giudizio il verbale di contravvenzione notificato al ricorrente.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza 15 marzo 2006 n. 5789

Motivi della decisione


Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione dell’articolo 23 della legge 689/81, per avere la sentenza impugnata ritenuto provata l’avvenuta notifica del verbale pur in mancanza della relativa produzione documentale, stravolgendo in tal modo le regole dell’onere della prova, in questo caso totalmente a carico del Comune, e tralasciando di trarre le dovute conseguenze dell’inadempimento ad opera dell’opposto dell’ordine di produzione emesso dal giudice nel corso del giudizio.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il giudice esplicitato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non rilevante, al fine della decisione della causa, l’inadempimento del Comune al suo ordine di produrre in giudizio il verbale di contravvenzione notificato al ricorrente.

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata motiva la soluzione accolta in ordine alla sussistenza della avvenuta notificazione del verbale di accertamento della infrazione sulla base di due elementi: una mera annotazione di eseguita notifica, riportante la data ma senza indicazioni del contenuto dell’atto notificato, e l’avviso di contravvenzione. Ora, a parte quest’ultimo, che palesemente è atto diverso dal verbale di accertamento, sicché la sua esistenza nulla può dire circa la effettiva redazione e notificazione di questo, non può non osservarsi che l’annotazione in un registro, sia pure di una Pa, di una eseguita notifica, senza indicazione dell’atto notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato al destinatario, prova nella specie necessaria al fine di potere superare la contestazione sollevata dal ricorrente.

L’iter logico seguito dalla decisione impugnata appare, pertanto, errato, dal momento che desume l’esistenza di un fatto il cui accertamento appare decisivo ai fini della soluzione della controversia da elementi irrilevanti ovvero privi della univocità e precisione necessaria. La sentenza va quindi cassata, con rinvio della causa ad altro GdP, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio di cassazione.


P.Q.M.


Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro GdP di Ragusa, che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma il 2 febbraio 2006.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 marzo 2006.





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