La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 5789/2006) ha stabilito che "l'annotazione in un registro, sia pure di una Pa, di una eseguita notifica, senza indicazione dell'atto notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato al destinatario?. Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva dedotto l'inadempimento, da parte del Comune, all'ordine del Giudice di produrre in giudizio il verbale di contravvenzione notificato al ricorrente.
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