Il Tribunale di Parma si pronuncia sulla mediazione obbligatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo e su chi grava l'onere di instaurare il procedimento

Con la sentenza n. 618/2018, il Tribunale di Parma ha accolto l'eccezione di parte opposta di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando pertanto il decreto in oggetto, poiché mancava una condizione di procedibilità: l'opponente non aveva instaurato il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010.

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, d. lgs. n. 28/2010 il procedimento di mediazione non è obbligatorio (quindi non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale), tra gli altri, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Tuttavia la norma non chiarisce a chi spetti l'onere di esperire il tentativo di mediazione nell'ipotesi in cui, instaurato dall'ingiunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, siano stati emessi dal giudice i provvedimenti sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.

L'onere di instaurare la mediazione

Nella pronuncia in esame il giudice si è rifatto a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale l'onere dell'instaurazione del procedimento di mediazione grava inevitabilmente sull'opponente, sull'assunto che il predetto art. 5 svolge una funzione deflattiva e perciò va interpretato alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dell'efficienza processuale.

Invero, mediante il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva, coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo, mentre l'opponente ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, vale a dire la soluzione più dispendiosa e, in quanto tale, osteggiata dal legislatore. Pertanto non può che gravare sull'opponente l'onere della mediazione, essendo questi il soggetto intenzionato a precludere la via breve per percorrere la via lunga.

Una diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché "premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice" (cfr. Cass. civ., n. 24629/2015).

Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l'udienza di comparizione delle parti nella quale il giudice si pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, lo stesso assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (art. 5, c. 1-bis, d. lgs. n. 28/2010), ma per "parti" si intende in realtà solo il debitore opponente, il quale avrà l'onere di avviare il procedimento di mediazione a pena dell'improcedibilità dell'opposizione e consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

Dott.ssa Veronica Foroni

Giuridica.net

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