il reddito pari a zero dichiarato in sede di gratuito patrocinio non va ritenuto "potenzialmente ingannevole"
Avv. Alessandra E. Di Marco - Non può ritenersi che la dichiarazione del reddito pari a zero, resa da chi chiede l'ammissione a gratuito patrocinio, possa definirsi a priori come "potenzialmente ingannevole", è quanto emerso dalla recente pronuncia n. 10406/2018 della II Sez. della Suprema Corte di Cassazione (sotto allegata).

Gratuito patrocinio con reddito zero

Secondo la Corte infatti un soggetto che dichiari reddito pari a zero ha esattamente lo stesso diritto di chiunque altro, ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anzi forse lo stesso ha maggiori diritti a vedersi riconoscere tale diritto, e dunque ad essere ammesso a poter godere del gratuito patrocinio.

Ed invero il patrocinio a spese dello Stato nasce proprio quale istituto volto a garantire una difesa in giudizio anche a quei soggetti che purtroppo, non disponendo di un reddito particolarmente elevato, non potrebbero materialmente permettersi i costi di un legale, per un difesa giudiziale.
Di conseguenza nessun giudice di merito può valutare se la dichiarazione resa dal richiedente sia vera o meno, stante che ai fini della verifica circa la veridicità di detta dichiarazione vi sono specifici strumenti, e soltanto questi possono essere eventualmente disposti dal Giudice.

La decisione della Cassazione

La recente pronuncia nasce dalla vicenda di una donna la quale proponeva richiesta di ammissione a gratuito patrocinio, stante il proprio reddito pari a zero.
Tuttavia la stessa si vedeva negato tale riconiscimento, in quanto il Giudice di merito riteneva che la stessa non potesse vivere senza reddito e che pertanto andavano allegati anche gli eventuali aiuti economici di cui la stessa, con molta probabilità per poter sopravvivere, doveva ricevere da amici e/o parenti.
La Suprema Corte ha invece sancito l'insandacabilità da parte del Giudice di merito circa le dichiarazioni rese in sede di istanza di ammissione a gratuito patrocinio
le quali pur se ritenute potenzialmente ingannevoli, non possono far venir meno il diritto all'ammissione, in virtù del principio secondo il quale è lo stesso istituto del gratuito patrocinio e nascere proprio per tutelare taluni soggetti particolarmente deboli a livello economico.
Ha ritenuto la Corte che l'unico vero strumento di verifica che può attivarsi è quello di trasmettere la dichiarazioni al competente organo di verifica ovvero alla Guardia di Finanza.
Soltanto quest'ultima potrà eventualmente verificare la veridicità o meno delle dichiarazioni ed eventualmente agire nei confronti del dichiarante, senza che via sia alcun potere in materia del Giudice di merito.
Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco
alessandradimarco@virgilio.it

Cassazione, sentenza n. 10406/2018

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