La nullità è sanabile se l'oggetto della comunicazione basta a generare in capo al destinatario la consapevolezza del fatto che il giudice ha emanato un provvedimento pregiudizievole

di Valeria Zeppilli - L'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 del codice di procedura civile va proposta nel termine di 20 giorni anche quando la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in maniera parziale, ad esempio con la trasmissione del solo dispositivo.

La Corte di cassazione, nella sentenza numero 5172/2018 del 6 marzo (qui sotto allegata), ha infatti affermato che ai fini del decorso del termine per l'opposizione è sufficiente il raggiungimento dello scopo, che si ha ogniqualvolta l'oggetto della comunicazione stessa basti a generare una conoscenza di fatto, in capo al destinatario, della circostanza che il giudice dell'esecuzione ha emanato un provvedimento potenzialmente pregiudizievole.

È invece inidonea ad attivare il termine solo una comunicazione il cui contenuto concreto sia di "obiettiva ambiguità o non significatività", come avviene ad esempio nel caso in cui la stessa si limiti ad avvisare del deposito di un provvedimento non meglio specificato.

Il destinatario deve attivarsi

Per i giudici, quindi, dinanzi a una simile situazione il destinatario non può limitarsi a ignorare il termine assegnatogli dall'articolo 617 del codice di rito ma deve attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto trasmessogli e valutare quindi, nonostante l'incompletezza della comunicazione, se è il caso di proporre o meno opposizione e su quali ragioni eventualmente basarla. Sempre dell'opponente, semmai, è l'onere di dimostrare che, invece, la comunicazione ricevuta è inidonea a permettere un esercizio tempestivo del diritto di difesa.

Corte di cassazione testo sentenza numero 5172/2018
Valeria Zeppilli

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