Se la parte provvede genericamente a precisare le proprie conclusioni, devono presumersi ferme e valide le istanze precedentemente avanzate

di Valeria Zeppilli - L'atto di precisazione delle conclusioni costituisce l'ultimo momento della trattazione della causa: si tratta di un passaggio fondamentale attraverso il quale le parti hanno la possibilità di esporre nuovi profili di diritto e illustrare le proprie ragioni alla luce di quanto emerso dalle attività compiute in corso di causa.

Può tuttavia accadere che il difensore della parte, all'apposita udienza, si limiti a precisare le proprie conclusioni in modo generico. Cosa accade in tali casi?

Le istanze restano ferme

La risposta la si rinviene, come spesso capita, nella giurisprudenza della Corte di cassazione che sul punto ha chiarito espressamente, con la sentenza numero 409/2006, che, laddove l'avvocato precisi le conclusioni genericamente (così come nel caso in cui decida di non precisarle affatto o non si presenti all'udienza di p.c.), deve presumersi che la parte abbia deciso di mantenere ferme e valide le istanze precedentemente avanzate.

Rispetto a tale conclusione, a nulla vale in senso contrario la circostanza che successivamente, nella comparsa conclusionale redatta e depositata ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura civile, alcune delle istanze non siano menzionate esplicitamente. Per i giudici, infatti, non bisogna dimenticare che tale comparsa ha una natura meramente illustrativa che non permette di presumere in nessun modo l'abbandono di conclusioni che siano state in precedenza formulate (sul punto vedi anche Cass. n. 5751/1990).

Precisazione specifica

Diverso è il caso in cui, invece, il procuratore della parte precisi le conclusioni in maniera specifica: in tal caso, infatti, le domande e le eccezioni non riproposte si intendono abbandonate o rinunciate salvo che non siano strettamente connesse con altre che siano state specificamente riproposte o che dalla condotta processuale risulti che la parte abbia voluto tenere ferma la domanda o l'eccezione (Cass. n. 140/2002).

Reiterazione delle richieste istruttorie

Infine, va analizzato il caso specifico delle richieste istruttorie.

Se, infatti, il giudice di primo grado le rigetta, come chiarito anche dal Tribunale di Bari con sentenza numero 2905/2016, la parte deve necessariamente riproporle nella precisazione delle conclusioni. In caso contrario, le stesse devono ritenersi abbandonate.

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Valeria Zeppilli

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