Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 41476/2005) hanno stabilito che a norma dell'art. 568, comma 2 c.p.p., la
parte civile ha sempre il diritto di ricorrere per cassazione contro il capo della
sentenza che la condanna (ex art. 592 c.p.p.), al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato. I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "l'obbligo del giudice di condannare la
parte civile al pagamento delle spese del processo nel caso di mancato accoglimento della impugnazione proposta dalla stessa
parte civile contro la
sentenza di assoluzione dell'imputato, sussiste anche quando analoga impugnazione sia proposta dal pubblico ministero".
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