Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella causa contro la compagnia Air Berlin

di Gabriella Lax - Le compagnie aeree devono dettagliare il prezzo voce per voce. A stabilirlo una sentenza della Corte di giustizia Ue con la sentenza 6 luglio 2017 causa C-290/16 (sotto allegata). Protagonista della vicenda giudiziaria la compagnia aerea tedesca Air Berlin chiamata in causa dai consumatori relativamente alle spese di annullamento della prenotazione di un volo. Precisa la Corte: «La trasparenza dei prezzi implica che, nel pubblicare le loro tariffe, le compagnie aeree devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, asse e supplementi e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri».

I prezzi dei biglietti aerei nel dettaglio, il caso di Air Berlin

Tra le condizioni generali di contratto la Air Berlin riporta una clausola in base alla quale, in caso di annullamento di prenotazione di un volo con tariffa economica o se il passeggero non si presenta all'imbarco di tale volo, dalla somma che gli deve essere rimborsata è sottratto un importo di 25 euro a titolo di spese amministrative. Per l'Unione federale tedesca delle centrali di consumatori si tratterebbe di una clausola nulla per il diritto vigente poiché sfavorisce indebitamente i clienti. E la compagnia aerea non potrebbe esigere il pagamento di spese separate poiché si tratta di un obbligo ex lege, la Air Berlin. Da qui l'azione inibitoria proposta dall'Unione federale dei consumatori nei confronti della Air Berlin e la Corte federale di giustizia ha poi chiesto alla Corte Ue di pronunciarsi.

La sentenza della Corte di giustizia europea

La ratio della decisione sta nella tutela della parte debole, quindi, del passeggero. Da qui deriva l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della pratica in base alla quale la compagnia non indica in modo chiaro i singoli costi, ma diffonde ai passeggeri unicamente il prezzo finale. 

Per i giudici di Lussemburgo la libertà riguardo alle tariffe riconosciuta ai vettori aerei dal regolamento sulla prestazione dei servizi aerei non osta a che l'applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva sulle clausole abusive possa condurre alla dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che abbiano annullato la loro prenotazione o non si siano presentati a un volo.

E, riguardo la trasparenza precisa la Corte «nel pubblicare le loro tariffe, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti» dunque tariffa passeggeri, tasse, diritti aeroportuali e tutti gli altri diritti, tasse e supplementi che costituiscono il prezzo finale devono essere dettagliati, voce per voce.

Corte Ue, C-290-16

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