La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7109/2005) ha stabilito che "nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente". I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che, "conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso" e che "ove detto accertamento del comportamento dell'altro conducente non sia possibile (?), e quindi quest'ultimo non ha fornito la prova liberatoria della presunzione di colpa, opera quest'ultima, per l'area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell'altro conducente".
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