Per il TAR del Veneto si tratta di attività invasive e pericolose per la salute o la sicurezza di chi le subisce

di Valeria Zeppilli - Dalle aule di Tribunale arrivano alcune importanti precisazioni per i dentisti: con la sentenza numero 822/2016 qui sotto allegata il TAR del Veneto ha infatti esonerato da un'autorizzazione specifica dell'azienda sanitaria locale, per il tramite del Comune, solo l'esercizio di attività di igiene dentale, rendendola invece necessaria per cure canalari, devitalizzazioni, estrazioni dentarie e interventi di piccola chirurgia ambulatoriale. Tali ultime attività infatti, a detta del tribunale amministrativo, non possono che essere considerate invasive e pericolose per la salute o la sicurezza di chi le subisce.

A tal fine, peraltro, non può operare il meccanismo del silenzio-assenso, che con riguardo agli atti e ai procedimenti relativi alla tutela della salute è escluso dall'articolo 20 della legge n. 241/1990.

La necessità di autorizzazione, più nel dettaglio, trova la sua fonte sia nella normativa statale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo numero 502/1992, che in diverse discipline regionali che regolamentano le strutture ambulatoriali (tra le quali quella del Veneto).

Nel caso di specie, il Comune, ritenendola necessaria, aveva negato l'autorizzazione ad un dentista a seguito del parere negativo espresso dalla ULSS. Con la precisazione che si trattava di un'extrema ratio, dato che il ricorrente era rimasto inerte dinanzi alle ripetute sollecitazioni rivoltegli dalle istituzioni sanitarie.

Nell'affermare tali principi il TAR ha effettuato delle osservazioni che stanno facendo scatenare non poche polemiche nel mondo dei dentisti: ci si riferisce, in particolare, al fatto che la conclusione che l'attività del soggetto parte in causa non fosse circoscritta alla mera igiene dentale è stata fatta discendere dal fatto che nella targa apposta sulla porta dello studio dentistico il ricorrente si qualificava come "medico-chirurgo" e dal fatto che le fotografie allegate agli atti dimostravano il possesso di apparecchiature specialistiche.

Fatto sta che lo studio, almeno per ora, deve chiudere.

Tar Veneto testo sentenza numero 822/2016
Valeria Zeppilli

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