La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 5436/2005) ha stabilito che costituisce tentativo di omicidio il lancio di sassi da un cavalcavia sulla strada sottostante.
I Giudici della Corte hanno infatti osservato che "tale azione, seppure non diretta, in ipotesi, a colpire singoli autoveicoli, è idonea, per la non facile avvisabilità degli oggetti che cadono all'improvviso dall'alto o che comunque siano già giunti al suolo sulla carreggiata mentre i conducenti sono intenti ad osservare le macchine che precedono e seguono e per la consistente velocità tenuta generalmente dai conducenti in autostrada, a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve intendersi diretta la volontà dell'agente".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame attiene alla individuazione dell’elemento psicologico del reato contestato che, ad avviso della difesa dell’imputato, non potrebbe essere caratterizzato come dolo diretto, bensì, al massimo, come dolo eventuale, in quanto tale incompatibile con oil tentativo di omicidio, come ormai ritenuto da tempo dalla giurisprudenza consolidata.
Secondo la difesa del ricorrente il dolo diretto dovrebbe essere escluso poiché l’imputato non conosceva neppure la persona offesa e non aveva quindi alcun motivo per ucciderla e comunque aveva lanciato il sasso senza poter vedere le autovetture in transito, dal lato del cavalcavia opposto rispetto alla direzione di marcia delle vetture sulla sottostante autostrada, così rivelando che la sua volontà non era quella di uccidere il S. o qualunque altro automobilista in transito.
La doglianza è infondata.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che costituisce tentativo di omicidio il lancio di sassi da un cavalcavia sulla sottostante autostrada in quanto tale azione, seppure non diretta, in ipotesi, a colpire singoli autoveicoli, è idonea, per la non facile avvisabilità degli oggetti che cadono all’improvviso dall’alto o che comunque siano già giunti al suolo sulla carreggiata mentre i conducenti sono intenti ad osservare le macchine che precedono e seguono e per la consistente velocità tenuta generalmente dai conducenti in autostrada, a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve intendersi diretta la volontà dell’agente (cfr. Cass. 30/4/2003 n. 1989).
A tali corretti principi si è attenuto il giudice di merito il quale ha ritenuto che il lancio di sassi da un cavalcavia, oltretutto protetto da uno sbarramento laterale alto un metro e ottanta centimetri proprio per impedire qual lancio che aveva provocato poco tempo prima un evento mortale su quella stessa autostrada, evento che aveva suscitato grande allarme pubblico anche per la tragica emulazione che ne era seguita, costituisse una specifica condotta per ritenere che l’imputato volesse provocare la morte degli automobilisti che transitavano sulla sottostante autostrada, alla stregua degli elementi sintomatici solitamente indicati dalla giurisprudenza per la individuazione del dolo diretto omicidiario, ed in particolare della raccolta di un rilevante numero di grossi sassi, rinvenuti all’interno della sua macchina, dell’impiego di un sasso del peso di ben 3 kg., che, lanciato dall’alto sulle auto in corsa, avrebbe certamente sfondato il parabrezza o quanto meno provocato la fuoriuscita di una vettura dalla sede stradale, dello specifico e ripetuto sforzo fatto dall’imputato, vista la sua bassa statura, per raggiungere tale risultato, della precedente morte di altra persona per una azione analoga con quelle stesse modalità, ben nota all’imputato, nonché della accertata mancanza di visuale sulla autostrada dal cavalcavia , che non consentiva di verificare visivamente se in quel momento giungessero o meno delle macchine, anche se a quell’ora l’autostrada era notoriamente trafficata in modo notevole per cui le autovetture arrivavano in continuazione ed era praticamente impossibile che una autovettura non finisse colpita dal sasso ovvero vi finisse sopra subito dopo la sua caduta.
Ne rileva a tal fine che l’imputato non conoscesse la vittima ne le altre persone che in quel momento circolavano sull’autostrada Milano- Genova, poiché all’imputato non interessava uccidere una specifica persona, essendo per lui indifferente, vista anche la sua struttura di personalità, ben delineata nella perizia psichiatrica, che morisse una o altra persona.
Si tratta eventualmente di inadeguatezza della causale alla stregua del sentire dell’uomo comune che però non incide sulla sussistenza o meno della volontà omicida, essendo varie per intensità le ragioni di ciascun individuo e potendosi uccidere anche per un futile motivo, essendo l’omicidio di per se un gesto sempre irrazionale che non può quindi essere giudicato alla stregua di criteri razionali.
Ugualmente non rileva che l’imputato potesse o meno vedere le auto in transito, poiché sapeva benissimo che sotto il cavalcavia, sulla autostrada Milano- Genova, con direzione verso Milano, transitava a quell’ora una fila continua di autovetture e proprio per questo aveva scelto quel luogo e quell’ora per il lancio dei sassi, correndo il rischio di essere visto e riconosciuto (come poi è stato in effetti visto e riconosciuto dalla sua ex insegnante) ed anzi proprio la circostanza, accertata positivamente, che non potesse vedere dal cavalcavia le macchine in corsa sulla sottostante autostrada, dimostra la sua totale indifferenza verso la vita delle persone che transitavano in quel momento dirette verso Milano.
Si ha invero dolo eventuale allorquando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla, mentre il dolo alternativo sussiste qualora l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente, al momento della realizzazione dell’elemento oggettivo del reato, che si verifichi l’uno o l’altro degli elementi casualmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (nella specie che muoia una persona o più persone ovvero che una o più vetture finiscano fuori strada), sicché, attesa la sostanziale equivalenza dell’uno o dell’altro, egli risponde per quello effettivamente realizzato (cfr. per tutte Cass. 10/4/2003 n. 16976).
Orbene, è di tutta evidenza che, come giustamente ritenuto dai giudici di merito, nel caso in esame si sarebbe perciò trattato non già di dolo eventuale bensì di dolo alternativo, non potendo il lancio di sassi diretto ad un fine diverso da quello di colpire una macchina in transito, ne l’imputato stato in grado di indicare un diverso fine, con la conseguenza che deve ritenersi, anche in tal caso, configurabile il reato di tentato omicidio poiché la particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo deve qualificarsi come diretta, attesa la sostanziale equivalenza dell’uno o dell’altro evento (v. Cass. 14/1/2000 n. 385).
È infondata anche la seconda doglianza diretta ad escludere il dolo sotto il diverso profilo della mancanza di coscienza o volontà collegata alla anormalità psicologica dell’imputato.
La difesa dell’imputato ha accettato il giudizio di sussistenza della imputabilità emergente dalla perizia psichiatrica disposta in grado di appello, dovendo convenire sulla sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’imputato, nonostante i disturbi di personalità di cui è affetto, che sono di indubbia gravità e che hanno già portato i giudici di merito a collocare il giovane M. in una struttura protetta diversa dal carcere, ma che non escludono ne fanno grandemente scemare la sua imputabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p.; però ha ritenuto che tali disturbi psicologici potessero escludere la coscienza e volontà del fatto illecito e quindi la sussistenza del dolo ai sensi dell’art. 43 c.p.
L’argomentazione non è condivisibile poiché nei rapporti fra imputabilità e dolo, l’indagine sul primo dei suddetti elementi va tenuta ben distinta d quella del secondo, essendo quest’ultimo (il dolo) un elemento costitutivo del delitto, la cui sussistenza va in ogni caso accertata secondo le regole generali, e ciò con riferimento all’ipotesi di un soggetto dotato di normale capacità di intendere e di volere, mentre l’imputabilità costituisce semplicemente il presupposto per l’affermazione delle responsabilità in ordine al reato commesso, il quale dovrà pertanto essere già stato compiutamente qualificato nelle sue connotazioni soggettive ed oggettive.
L’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono quindi concetti diversi ed operano anche su piani diversi, cosicché neppure la mancanza di imputabilità impedisce la sussistenza del dolo, dovendosi prima accertare, alla stregua delle regole di comune esperienza, se l’evento sia stato prodotto secondo l’intenzione, oltre l’intenzione o contro l’intenzione, per poi passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento in ragione del suo stato di mente; con la conseguenza che la colpevolezza anche del soggetto disturbato ed addirittura quella del soggetto infermo di mente deve essere valutata alla stregua delle regole di cui agli artt. 42 e 43 c.p., indipendentemente dalla perturbazione psichica e dalla riduzione del senso critico collegata alla malattia ovvero al disturbo di personalità.
In tal modo hanno correttamente operato i giudici di merito i quali hanno valutato la sussistenza del dolo in base al parametro normativo ed alla stregua dei principi giurisprudenziali consolidati, per cui il ricorso dell’imputato, siccome totalmente infondato, deve essere respinto, con le conseguenze di legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 25 gennaio 2005.
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale,MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame attiene alla individuazione dell’elemento psicologico del reato contestato che, ad avviso della difesa dell’imputato, non potrebbe essere caratterizzato come dolo diretto, bensì, al massimo, come dolo eventuale, in quanto tale incompatibile con oil tentativo di omicidio, come ormai ritenuto da tempo dalla giurisprudenza consolidata.
Secondo la difesa del ricorrente il dolo diretto dovrebbe essere escluso poiché l’imputato non conosceva neppure la persona offesa e non aveva quindi alcun motivo per ucciderla e comunque aveva lanciato il sasso senza poter vedere le autovetture in transito, dal lato del cavalcavia opposto rispetto alla direzione di marcia delle vetture sulla sottostante autostrada, così rivelando che la sua volontà non era quella di uccidere il S. o qualunque altro automobilista in transito.
La doglianza è infondata.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che costituisce tentativo di omicidio il lancio di sassi da un cavalcavia sulla sottostante autostrada in quanto tale azione, seppure non diretta, in ipotesi, a colpire singoli autoveicoli, è idonea, per la non facile avvisabilità degli oggetti che cadono all’improvviso dall’alto o che comunque siano già giunti al suolo sulla carreggiata mentre i conducenti sono intenti ad osservare le macchine che precedono e seguono e per la consistente velocità tenuta generalmente dai conducenti in autostrada, a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve intendersi diretta la volontà dell’agente (cfr. Cass. 30/4/2003 n. 1989).
A tali corretti principi si è attenuto il giudice di merito il quale ha ritenuto che il lancio di sassi da un cavalcavia, oltretutto protetto da uno sbarramento laterale alto un metro e ottanta centimetri proprio per impedire qual lancio che aveva provocato poco tempo prima un evento mortale su quella stessa autostrada, evento che aveva suscitato grande allarme pubblico anche per la tragica emulazione che ne era seguita, costituisse una specifica condotta per ritenere che l’imputato volesse provocare la morte degli automobilisti che transitavano sulla sottostante autostrada, alla stregua degli elementi sintomatici solitamente indicati dalla giurisprudenza per la individuazione del dolo diretto omicidiario, ed in particolare della raccolta di un rilevante numero di grossi sassi, rinvenuti all’interno della sua macchina, dell’impiego di un sasso del peso di ben 3 kg., che, lanciato dall’alto sulle auto in corsa, avrebbe certamente sfondato il parabrezza o quanto meno provocato la fuoriuscita di una vettura dalla sede stradale, dello specifico e ripetuto sforzo fatto dall’imputato, vista la sua bassa statura, per raggiungere tale risultato, della precedente morte di altra persona per una azione analoga con quelle stesse modalità, ben nota all’imputato, nonché della accertata mancanza di visuale sulla autostrada dal cavalcavia , che non consentiva di verificare visivamente se in quel momento giungessero o meno delle macchine, anche se a quell’ora l’autostrada era notoriamente trafficata in modo notevole per cui le autovetture arrivavano in continuazione ed era praticamente impossibile che una autovettura non finisse colpita dal sasso ovvero vi finisse sopra subito dopo la sua caduta.
Ne rileva a tal fine che l’imputato non conoscesse la vittima ne le altre persone che in quel momento circolavano sull’autostrada Milano- Genova, poiché all’imputato non interessava uccidere una specifica persona, essendo per lui indifferente, vista anche la sua struttura di personalità, ben delineata nella perizia psichiatrica, che morisse una o altra persona.
Si tratta eventualmente di inadeguatezza della causale alla stregua del sentire dell’uomo comune che però non incide sulla sussistenza o meno della volontà omicida, essendo varie per intensità le ragioni di ciascun individuo e potendosi uccidere anche per un futile motivo, essendo l’omicidio di per se un gesto sempre irrazionale che non può quindi essere giudicato alla stregua di criteri razionali.
Ugualmente non rileva che l’imputato potesse o meno vedere le auto in transito, poiché sapeva benissimo che sotto il cavalcavia, sulla autostrada Milano- Genova, con direzione verso Milano, transitava a quell’ora una fila continua di autovetture e proprio per questo aveva scelto quel luogo e quell’ora per il lancio dei sassi, correndo il rischio di essere visto e riconosciuto (come poi è stato in effetti visto e riconosciuto dalla sua ex insegnante) ed anzi proprio la circostanza, accertata positivamente, che non potesse vedere dal cavalcavia le macchine in corsa sulla sottostante autostrada, dimostra la sua totale indifferenza verso la vita delle persone che transitavano in quel momento dirette verso Milano.
Si ha invero dolo eventuale allorquando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla, mentre il dolo alternativo sussiste qualora l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente, al momento della realizzazione dell’elemento oggettivo del reato, che si verifichi l’uno o l’altro degli elementi casualmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (nella specie che muoia una persona o più persone ovvero che una o più vetture finiscano fuori strada), sicché, attesa la sostanziale equivalenza dell’uno o dell’altro, egli risponde per quello effettivamente realizzato (cfr. per tutte Cass. 10/4/2003 n. 16976).
Orbene, è di tutta evidenza che, come giustamente ritenuto dai giudici di merito, nel caso in esame si sarebbe perciò trattato non già di dolo eventuale bensì di dolo alternativo, non potendo il lancio di sassi diretto ad un fine diverso da quello di colpire una macchina in transito, ne l’imputato stato in grado di indicare un diverso fine, con la conseguenza che deve ritenersi, anche in tal caso, configurabile il reato di tentato omicidio poiché la particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo deve qualificarsi come diretta, attesa la sostanziale equivalenza dell’uno o dell’altro evento (v. Cass. 14/1/2000 n. 385).
È infondata anche la seconda doglianza diretta ad escludere il dolo sotto il diverso profilo della mancanza di coscienza o volontà collegata alla anormalità psicologica dell’imputato.
La difesa dell’imputato ha accettato il giudizio di sussistenza della imputabilità emergente dalla perizia psichiatrica disposta in grado di appello, dovendo convenire sulla sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’imputato, nonostante i disturbi di personalità di cui è affetto, che sono di indubbia gravità e che hanno già portato i giudici di merito a collocare il giovane M. in una struttura protetta diversa dal carcere, ma che non escludono ne fanno grandemente scemare la sua imputabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p.; però ha ritenuto che tali disturbi psicologici potessero escludere la coscienza e volontà del fatto illecito e quindi la sussistenza del dolo ai sensi dell’art. 43 c.p.
L’argomentazione non è condivisibile poiché nei rapporti fra imputabilità e dolo, l’indagine sul primo dei suddetti elementi va tenuta ben distinta d quella del secondo, essendo quest’ultimo (il dolo) un elemento costitutivo del delitto, la cui sussistenza va in ogni caso accertata secondo le regole generali, e ciò con riferimento all’ipotesi di un soggetto dotato di normale capacità di intendere e di volere, mentre l’imputabilità costituisce semplicemente il presupposto per l’affermazione delle responsabilità in ordine al reato commesso, il quale dovrà pertanto essere già stato compiutamente qualificato nelle sue connotazioni soggettive ed oggettive.
L’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono quindi concetti diversi ed operano anche su piani diversi, cosicché neppure la mancanza di imputabilità impedisce la sussistenza del dolo, dovendosi prima accertare, alla stregua delle regole di comune esperienza, se l’evento sia stato prodotto secondo l’intenzione, oltre l’intenzione o contro l’intenzione, per poi passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento in ragione del suo stato di mente; con la conseguenza che la colpevolezza anche del soggetto disturbato ed addirittura quella del soggetto infermo di mente deve essere valutata alla stregua delle regole di cui agli artt. 42 e 43 c.p., indipendentemente dalla perturbazione psichica e dalla riduzione del senso critico collegata alla malattia ovvero al disturbo di personalità.
In tal modo hanno correttamente operato i giudici di merito i quali hanno valutato la sussistenza del dolo in base al parametro normativo ed alla stregua dei principi giurisprudenziali consolidati, per cui il ricorso dell’imputato, siccome totalmente infondato, deve essere respinto, con le conseguenze di legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 25 gennaio 2005.
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.





