di Valeria Zeppilli - Il 13 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo numero 179/2016, che ha modificato e integrato il codice dell'amministrazione digitale. E subito, con un documento diffuso il 21 settembre, è arrivato il commento alle novità di interesse notarile ad opera del Consiglio Nazionale del Notariato.
Nel dettaglio, il Consiglio ha soffermato la propria attenzione sulla nozione di documento informatico e sul valore di forma scritta allo stesso attribuibile.
Con particolare riferimento al nuovo concetto di documento informatico, il commento diffuso nei giorni scorsi interessa soprattutto per il fatto di contenere la prima classificazione dei documenti informatici giuridicamente rilevanti. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha infatti distinto tra i documenti informatici contenenti rappresentazioni e riproduzioni che non si risolvono in un testo grafico (e che restano disciplinati dall'art. 2712 c.c.) e i documenti informatici che contengono un testo (che, invece, risultano disciplinati dall'articolo 20 o dall'articolo 21 del CAD a seconda che siano privi di sottoscrizione o siano sottoscritti con qualche tipo di firma elettronica).
Per il Notariato, tuttavia, resta impregiudicato (e semmai sarà oggetto di separata indagine) in quale misura la possibilità di sottoscrivere in maniera informatica contenuti anche sonori, visuali o multimediali, e non solo testuali, sia in grado di modificare le norme civilistiche sull'efficacia probatoria.
Sul valore di forma scritta attribuito al documento informatico sottoscritto con firma elettronica, invece, il Consiglio Nazionale del Notariato ha sottolineato che all'interno del perimetro della "forma scritta", dove ci si ritrova in presenza di un qualsivoglia tipo di sottoscrizione elettronica, in concreto è il tipo di firma utilizzato a determinare la valenza giuridica del documento.
Altre osservazioni riguardano la grafometria, le copie e lo SPID.
Notariato testo nota 21 settembre 2016