Anche un diritto, se esercitato in maniera ripetuta e abusiva, può divenire oggetto di un comportamento illecito e comportare il risarcimento del danno

di Valeria Zeppilli - Le visite di controllo del lavoratore in malattia rappresentano l'oggetto di un diritto che tutti i datori di lavoro hanno.

Tuttavia, come ogni diritto, di esso non deve abusarsi: singoli comportamenti di per sé leciti, presi nel loro insieme, possono infatti estrinsecarsi in un complessivo comportamento persecutorio e, di conseguenza, illecito.

Così, anche le visite di controllo del lavoratore in malattia a richiesta del datore di lavoro possono rappresentare un comportamento persecutorio e dare, quindi, diritto al dipendente di ottenere il risarcimento del danno.

In giurisprudenza tale posizione è ormai consolidata da circa un ventennio: con la pronuncia numero 475 del 19 gennaio 1999, la Corte di cassazione civile ha ritenuto illegittimo in quanto vessatorio il comportamento di un datore di lavoro che aveva continuamente chiesto di controllare la malattia di una lavoratrice assente dal lavoro per sindrome ansioso-depressiva.

Il controllo, sistematico, era peraltro volto ad accertare la persistenza della malattia, di fatto aggravandola.

La Cassazione, in realtà, non aveva fatto altro che confermare quanto già sancito dal Pretore di Lecce, che aveva parlato, censurandolo, di un vero e proprio stillicidio di visite medico-fiscali di controllo.

Anche il Tribunale di Bologna, con sentenza numero 425/2006, ha ritenuto condotta idonea a integrare un'ipotesi di mobbing quella di una società editoriale che aveva sistematicamente e ripetutamente chiesto visite di controllo di una lavoratrice, circa quaranta in tre mesi, tanto da costringerla a rassegnare le proprie dimissioni. Del mobbing, nel caso di specie, ricorreva sia l'elemento soggettivo, rappresentato dalla volontà di nuocere, infastidire e svilire la dipendente, sia l'elemento oggettivo, rappresentato da comportamenti vessatori posti in essere con continuità e sistematicità.

Le pronunce non si arrestano qui: da esse e da diverse altre può ormai senza dubbio affermarsi che le visite fiscali di controllo, quando sono disposte in maniera ripetuta e non coerente con lo scopo di verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente, pur se oggetto di un diritto, possono divenire estrinsecazione di un comportamento vessatorio e far sorgere, di conseguenza, in capo a chi le subisce il diritto al risarcimento del danno.

Valeria Zeppilli

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