Definitivamente ammessa dalle Sezioni Unite la compatibilità tra ogni tipologia di reato e la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto

di Donatella Squillace - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarano in via definitiva, nella sentenza n. 13682/2016, la compatibilità tra il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 

Quest'ultima fattispecie, invero, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stata introdotta con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 e costituisce una innovazione di diritto penale sostanziale che disciplina l'esclusione della punibilità e che reca senza dubbio una disciplina più favorevole, rendendo così possibile l'applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.

Secondo la Corte, "il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo".

In particolare, si osserva che il legislatore ha limitato il campo d'applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima, ed alla non abitualità del comportamento. 

Pertanto, il fatto particolarmente tenue va individuato tenendo conto di tre elementi fondamentali e necessari: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Si richiede, quindi una valutazione complessa che non si limiti alla considerazione della gravità della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma infranta

Poiché la novella fa riferimento al "comportamento" tenuto dal reo, è evidente che il legislatore abbia voluto porre l'accento sulle modalità reali della condotta, nel caso concreto effettivamente realizzato dall'agente. 

Proprio tale indicazione, relativa alla considerazione del fatto di reato come fatto storico concretamente realizzatosi, conduce a ritenere che non vi siano tipologie di reato escluse a priori dall'applicabilità della causa di non punibilità in questione, proprio perché le effettive modalità di realizzazione di ogni specifico reato possono essere giudicate "particolarmente tenui", a prescindere dal titolo dello stesso.

Pertanto, tale causa di non punibilità è applicabile anche ai reati omissivi, come appunto quello concretizzato dal rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, poiché anche in questi casi è necessaria e doverosa la valutazione delle modalità di realizzazione del reato e il comportamento concreto posto in essere dall'agente.

La Corte sottolinea che "l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente. Da quanto precede discende che la valutazione inerente all'entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto".

L'art. 186 comma 7 C.d.S. è un reato di pericolo presunto, in relazione al quale nessuna indagine è richiesta sulla fattispecie concreta e sulla concreta pericolosità in relazione al bene giuridico oggetto di tutela. E tuttavia, "accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l'offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nei quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato", con particolare riferimento alla valutazione della concreta offensività dei beni della vita e dell'integrità personale, che ne costituiscono l'oggetto giuridico.


Avv. Donatella Squillace. E-mail: donatella.squillace@libero.it

Cassazione, sentenza n. 13682/2016
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