E' del giudice marchigiano una delle prime omologhe dello strumento per rinegoziare i debiti di cui alla legge n. 3/2012

di Valeria Zeppilli - Il piano del consumatore è quello strumento di rinegoziazione dei debiti disciplinato, nel nostro ordinamento, dalla legge numero 3 del 27 gennaio 2012. 

Esso consiste in una proposta, presentata da soggetti in possesso di determinati requisiti soggettivi nel rispetto di presupposti fissati dalla legge, idonea a rendere meno gravosi i debiti contratti dai consumatori.

La sua efficacia è subordinata all'omologa da parte del Tribunale.

E proprio una simile omologa è stata effettuata dal Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 3 aprile 2014 (qui sotto allegato).

Nel caso di specie, infatti, il piano, presentato da un impiegato della provincia di Fermo, è stato ritenuto dal giudice sostenibile per il consumatore, sia con riferimento all'ammontare delle rate proposte per il rientro che con riferimento alla durata complessiva dei pagamenti.

In ogni caso, il decreto in esame rileva, in particolar modo, per il fatto che con esso il Tribunale di Ascoli Piceno ha ricordato che, con riferimento alla procedura in esame, nessuna disposizione sancisce l'obbligatorietà del rispetto della par condicio creditorum, con la conseguenza che essa non deve ritenersi vincolante.

Tale decreto rileva, poi, anche per il fatto che con esso si è sottolineata la principale caratteristica che rende il piano del consumatore atipico rispetto alle altre procedure concorsuali: ai fini dell'omologa non è necessario il consenso dei creditori ma ciò che rileva è solo la valutazione del giudice circa la fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta del debitore.

Il giudice marchigiano, nell'omologare il piano del consumatore presentatogli, ha in ciò individuato il principale elemento di differenziazione tra il procedimento relativo al piano del consumatore rispetto a quello concernente l'accordo di ristrutturazione.

L'accordo di ristrutturazione, infatti, può essere omologato solo se vi abbia aderito un numero di creditori idonei a rappresentare almeno il 60% del valore dei crediti. Nel piano del consumatore, invece, il consenso del ceto creditizio è a tal fine irrilevante


Si ringrazia l'Avv. Alessio Orsini del Foro di Ascoli Piceno per il cortese invio del provvedimento con commento allo stesso allegato

Tribunale di Ascoli Piceno testo omologa 3 aprile 2014
Valeria Zeppilli

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