I casi in cui in concreto è possibile applicare l'art. 599, comma 1, del codice penale
Domanda: cosa succede se l'ingiuria è reciproca?

Risposta: Secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 599 del codice penale, se, nei casi di ingiuria, le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare la non punibilità di uno o entrambi gli offensori. 

Su questa disposizione, apparentemente pacifica, la giurisprudenza è intervenuta a più riprese per tentare di fare chiarezza su quando, effettivamente, un'ingiuria possa definirsi reciproca e dare luogo all'applicazione dell'esimente. 

Ad esempio, si è chiarito che in presenza di un evidente nesso di dipendenza tra le accuse, non è necessario un rapporto di stretta immediatezza (cfr. la storica Cass. n. 874/1992). 

Il tempo intercorso tra l'una e l'altra ingiuria, semmai, può rilevare solo ai fini della valutazione dell'interdipendenza.  

Ai fini della valutazione della reciprocità dell'ingiuria, inoltre, non importa che tra le ingiurie vi sia un rapporto di proporzionalità

Inoltre, non importa neanche capire chi ha ingiuriato per primo, in quanto "non è giusto punire colui che ha risposto all'ingiuria in quanto egli in luogo di offendere ha punito; così come non è giusto punire colui che ha ingiuriato per primo, poiché con la ingiuria ricevuta ha già subito una pena, ferma restando la discrezionalità rimessa al giudice" (Cass. n. 45150/2013). 

In sostanza, dinanzi alla condotta di più persone che offendono il reciproco onore o il reciproco decoro, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 599 è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è comunque tenuto a giustificarne la mancata applicazione, ove ne siano stati allegati gli estremi (Cass. n. 46317/2004). 

Valeria Zeppilli

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