Quando un'opera commissionata presenta gravi difetti causati da un progetto errato dei danni derivanti da tali gravi difetti è chiamato a rispondere non solo l'appaltatore, ma anche il progettista, ai

Avv. Luisa Camboni

Quando un'opera commissionata presenta gravi difetti causati da un progetto errato dei danni derivanti da tali gravi difetti è chiamato a rispondere non solo l'appaltatore, ma anche il progettista, ai sensi dell'art. 1669 c.c.. Più precisamente il progettista risponde dell'errata progettazione; l'appaltatore, invece, va incontro ad una duplice responsabilità, ovvero:

-    - risponde sia nell'ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati;

-     - sia nell'ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto.

Il caso su cui la Suprema Corte è stata chiamata a decidere riguardava un contratto di appalto stipulato per la costruzione di un'abitazione.

Ultimata la costruzione e avvenuta la consegna dell'abitazione si presentavano gravi difetti; difetti dovuti sia ai vizi del progetto, sia all'esecuzione dei lavori.

La vicenda finiva, così, in Tribunale. I proprietari chiedevano il risarcimento dei danni subiti  citando in giudizio non solo l'appaltatore, ma anche il progettista.

Il Giudice di prime cure pronunciava sentenza di condanna al risarcimento dei danni limitatamente al solo appaltatore.

In grado di appello veniva dichiarata la responsabilità anche del progettista.

Si arrivava, così, in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour  confermavano la sentenza di secondo grado, riconoscendo, così, la responsabilità di entrambe le figure coinvolte nella progettazione - progettista- e nell'esecuzione - appaltatore dell'opera.

A questo punto, chi scrive ritiene importante delineare, seppur brevemente, l'iter logico - giuridico seguito dai Giudici della Suprema Corte per affermare la responsabilità di entrambe le figure coinvolte nella progettazione e nell'esecuzione dell'opera.

Norma focale è quella contenuta nell'art. 1669 c.c. " Rovina e difetti di cose immobili "dove il nostro Legislatore stabilisce che: " Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina  o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile  nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".

Sulla base di tale disposizione normativa, gli Ermellini con sentenza n. 13882 del 18 giugno 2014 hanno precisato che la responsabilità per la cattiva esecuzione dell'opera non coinvolge il solo appaltatore , ma anche altre figure tra le quali il  direttore dei lavori ed il progettista come nel caso de quo.

Sul punto la Cassazione nella sentenza de qua afferma che "quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cod. civ., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto" (Cass. 18 giugno 2014 n. 13882).

Con questa pronuncia la Suprema Corte conferma, ancora una volta, l'obbligo per appaltatore e per le figure coinvolte nella realizzazione dell'opera di eseguire la stessa secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; in caso contrario tali figure risulterebbero tutte responsabili per i vizi imputabili non solo al progetto, ma anche all'esecuzione.

Avv. Luisa Camboni

Via L. Garau, n. 22 - 09025 Sanluri (CA)

Cell: 3281083342

Mail: avv.camboni@tiscali.it

Avv. Luisa Camboni - Studio Legale Avv.Luisa Camboni
Via Muraglia 57 09025 Sanluri (CA)
Tel/Fax 070 7567928
cell. 328 1083342 - mail: avv.camboni@tiscali.it - » Altri articoli dell'Avv. Luisa Camboni
Lo studio legale dell'Avv. Luisa Camboni offre disponibilità per domiciliazioni nel Foro di Cagliari e nel Foro di Oristano. L'Avv. Camboni offre anche un servizio di consulenza legale a pagamento.
» Scrivi all'Avv. Luisa Camboni «

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: