di Massimiliano Sottile - La corte di Cassazione ha deciso di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 bis comma 4 del d.P.R. 600/1973 (1). I Giudici di piazza Cavour, ritengono incostituzionale la parte del predetto articolo che sanziona con la nullità l'avviso di accertamento "antielusivo" che non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti nelle forme e nei tempi previsti ossia prima dei 60 giorni che decorrono dal rilascio del processo verbale di constatazione e quindi dalla chiusura della verifica. La questione riguarda il mero difetto di forma del contraddittorio e qualora l'avviso di accertamento sia stato emanato poco prima della scadenza del termine dilatatorio di 60 giorni. 

L'articolo 53 della Carta Costituzionale  recita: "Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva", la giurisprudenza alla luce di tale articolo attribuisce efficacia sostanziale e non formalistica al contraddittorio. Secondo la Suprema Corte appare irragionevole prevedere l'invalidità di un avviso di accertamento che sostanzialmente perfetto ma che formalmente presenza un vizio, rappresentato dal fatto di essere stato notificato poco prima dello spirare del termine previsto dall'art. 37 bis.

Potrebbe quindi ravvisarsi un abuso del diritto da parte del contribuente che essendo destinatario di un avviso di accertamento che sostanzialmente si è svolto in maniera corretta e che ha garantito il contraddittorio, accertando la reale capacità contributiva del soggetto destinatario, ma che tuttavia per essere stato notificato in violazione dell'art. 37 bis del d.P.R. sarebbe nullo. Sulla questione si pronuncerà la Corte Costituzionale per individuare eventuali profili di illegittimità così come sollevati dalla Suprema Corte (2).

1. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. 

2. Corte di cassazione sezione tributaria, ordinanza n. 24739 del 5 novembre 2013: "Questa Corte ritiene, che per contrasto con gli art. 3 e 53 Cost., di dover sollevare ex officio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973, laddovè quest'ultimo sanziona con la nullità l'avviso di accertamento "antielusivo" che non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti nelle forme e nei tempi ivi prescritti".

Massimiliano Sottile - sottilemassimiliano@libero.it


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