di Marco Massavelli - In caso di sinistro stradale con veicolo ignoto, perché datosi immediatamente alla fuga, l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, a escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a dimostrare che esso sia senz'altro accaduto. E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 2 settembre 2013, n. 20066.

Il caso trattato dalla Suprema Corte riguarda un ciclista che, investito da un autoveicolo non identificato, in quanto allontanatosi senza fermarsi, in violazione degli obblighi imposti, a tutti gli utenti della strada che siano coinvolti in un incidente stradale, sia con soli danni materiali, sia con conseguenti lesioni personali o morte di uno dei protagonisti, dall'articolo 189, codice della strada, chiama in causa la Compagnia Assicurativa designata per la liquidazione dei danni subiti da risarcirsi dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, appunto per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all'investimento (nel caso di specie, si trattava di un investimento da tergo). I giudici merito respingono la domanda di risarcimento attorea in quanto l'interessato non aveva denunciato il sinistro all'autorità nè presentato querela contro ignoti. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ribalta le precedenti decisioni di merito, rinviando alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, e stabilendo l'obbligo di rivalutare il merito nel rispetto dell'enunciato principio di diritto.

Per giurisprudenza consolidata (Cassaz. sentt. nn. 4480/2011 e 18532/2007), la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo il quale "l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela

contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata". Nè può considerarsi assorbente la valenza assegnata dalla Corte territoriale alle iniziali e solo generiche affermazioni della vittima, non essendovi in motivazione alcun cenno al suo stato al momento dell'accesso in ospedale in relazione alle lesioni riportate ed alla possibile conseguente esclusione di una situazione che potesse precludergli di esporre chiaramente che cosa gli fosse accaduto e perchè; nonchè alla notoria circostanza che la redazione del testo delle dichiarazioni dell'infortunato è opera di chi la dichiarazione riceve e non di chi la rilascia. Non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, nè precludergli di attribuire determinante rilievo anche alla omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti, o alla mancata immediata indicazione di testi che abbiano assistito all'evento ed a tutto quanto possa apparire sintomatico dell'inveridicità dell'assunto attoreo. Ma non è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela, addirittura omettendo di escutere i testi indicati, quasi che la fattispecie sia aprioristicamente connotata da intenti fraudolenti.

Da un punto di vista amministrativo sanzionatorio, il codice della strada, all'articolo 189, in riferimento al comportamento in caso di incidente stradale, prescrive che:

  • L'utente della strada (e non solo il conducente di veicoli, ma chiunque circoli sulla strada a qualunque titolo, n.d.a.) in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

  • Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

  • In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

L'inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di sinistro con soli danni materiali è sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria. L'inottemperanza all'obbligo di fermarsi e/o di prestare assistenza alle eventuali persone che abbiano subito lesioni personali a seguito del sinistro è una contravvenzione (rectius, due fattispecie diverse e attuabili in concorso tra loro), sanzionata, quindi, con sanzione penale. In particolare, l'articolo 189, commi 5, 6 e 7, codice della strada, stabilisce che:

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 294,00 euro a 1.174,00 euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.


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