Per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un presunto difetto di un elettrodomestico è necessario fornire la prova del nesso di causalità tra il difetto e il danno lamentato. E' quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 18654 del 2013 secondo cui la tutela prevista dal Dpr n. 224/1998 (Dpr oggi abrogato) costituisce una forma residuale speciale rispetto a quella accorda dall'articolo 2043 del codice civile, la quale prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza della ‘difettosità' del prodotto.
L'art. 8 del citato Dpr dipone infatti che "il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno". Come spiega la Corte il concetto di difetto è che si evince dal DPR 224/1988 non è limitato al semplice difetto di fabbricazione e si estende anche all'ipotesi di assenza o carenza di di istruzioni. Nel caso di specie però non risulta che vi sia stata una carenza informativa e comunque nella fattispecie risulta esclusa anche l'esistenza di un difetto che possa essere stato la causa del danno lamentato.
Nel caso di specie la parte attrice era stata investita dalla fuoriuscita di una violenta fiammata da un forno ad incasso prodotto dalla società convenuta. La fiammata le aveva provocato ustioni in varie parti del corpo e per questo, nel corso del giudizio, veniva chiesto un risarcimento danni di circa 643 milioni di vecchie lire.
Secondo la parte attrice la fiammata era stata determinata dal mancato funzionamento della valvola di sicurezza dell'elettrodomestico con conseguente fuoriuscita di gas che aveva saturato il volume interno del forno provocando il processo infiammante al momento dell'apertura dello sportello.

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