La Corte di Cassazione, con sentenza n. 72 del 3 gennaio 2013, ha ribadito che "ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. e seguenti e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi 'costruzione' qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione.

Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze."

La Suprema Corte, rigettando il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva condannato il proprietario di un villino, il quale aveva realizzato a confine con una porzione del fondo dei vicini adibita a vialetto, un vano in violazione del rispetto della distanza minima legale che, come previsto dal Regolamento del Comune, era di 5 m dal confine, ha altresì affermato che è circostanza del tutto irrilevante, in relazione al diritto del terzo al rispetto delle distanze legali, l'avvenuta esecuzione dell'opera in base ad autorizzazione anzichè a concessione

Rigettato anche il ricorso incidentale dei vicini che chiedevano il risarcimento dei danni per l'immissione di fumi e odori che, come già affermata dalla Corte di merito, non erano conseguenza della realizzazione della costruzione adibita a cucina ma all'uso di un barbecue posto all'esterno del vano.


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