La Cassazione, con ordinanza n. 33368 del 29 agosto 2012, ha respinto il ricorso di un farmacista che era stato condannato dai giudici di merito per aver prodotto e messo in commercio prodotti dimagranti senza etichetta e senza ricetta medica. Il ricorrente aveva sostenuto che le sue medicine dimagranti dovevano essere considerate "preparazioni galeniche magistrali", non rivolte alla pubblica vendita, ma destinate esclusivamente a clienti di un noto dottore, specialista delle malattie del metabolismo. I preparati galenici magistrali sono farmaci preparati dal farmacista, in farmacia "secundum artem", su richiesta dei fruitori che presentano una prescrizione del medico, il quale indicando espressamente qualità e quantità di ogni componente per adattare la formulazione alle specifiche necessità del suo paziente, si assume le responsabilità relative all'efficacia e alla sicurezza della formulazione. Il legislatore però pone condizioni e limiti precisi riguardo alla preparazione dei medicinali galenici magistrali:
- l'estemporaneità, nel senso che il medicinale galenico deve essere preparato per la specifica occasione;
- il limite quantitativo, nel senso che la preparazione deve essere fatta per unità;
- la garanzia sanitaria, nel senso che tale preparazione deve essere fatta nella farmacia dietro presentazione medica.
In assenza di tali condizioni vi è un a violazione di cui al D.Lgs. n. 218/2006, di conseguenza, nel caso di specie, la Cassazione condanna il farmacista "fuorilegge".
- l'estemporaneità, nel senso che il medicinale galenico deve essere preparato per la specifica occasione;
- il limite quantitativo, nel senso che la preparazione deve essere fatta per unità;
- la garanzia sanitaria, nel senso che tale preparazione deve essere fatta nella farmacia dietro presentazione medica.
In assenza di tali condizioni vi è un a violazione di cui al D.Lgs. n. 218/2006, di conseguenza, nel caso di specie, la Cassazione condanna il farmacista "fuorilegge".
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