Il locatore di un bene ad uso commerciale, può recedere dal contratto alla prima scadenza qualora il conduttore, sospettato di fare un uso promiscuo dell'immobile, non sia riuscito a dimostrare che l'appartamento è destinato esclusivamente a sede aziendale. È questo il contenuto della sentenza n. 4367, depositata il 19 marzo 2012. Secondo gli Ermellini, infatti, solo quando il recesso del locatore è costituito da malizioso comportamento, preordinato a creare una stato di necessità, tale recesso non si configura legittimamente esercitato ai sensi dell' art.3 della legge n.431/98. Al di fuori di tale ipotesi, il locatore può agire liberamente ogni qual volta si presentino particolari esigenze di carattere, come in questo caso, personali che appaiono, in base ad un' equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgimento dei rapporti umani, personali e giuridici.
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