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Interposizione fittizia di manodopera: è giuridicamente inesistente il licenziamento intimato dall'interposto



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23684 del 23 novembre 2010, ha ribadito che "in caso di interposizione fittizia nelle prestazioni di lavoro, vietata (ricorrendone i presupposti) dall'art. 1 legge 1369/1960, l'interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro, cosicché l'eventuale licenziamento intimato da quest'ultimo, più che illegittimo, è da ritenersi giuridicamente inesistente".Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore - assunto a tempo determinato per mezzo di una società di somministrazione lavoro -, intimatogli dall'interposto per motivi disciplinari in seguito ad assenza ingiustificata.Il giudice di merito riteneva illegittimo il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 10, L. n. 196/1997 - in quanto le esigenze aziendali che giustificano l'assunzione a termine non erano oggettivamente e intrinsecamente temporanee -, con la conseguente applicazione dell'art. 1, l. 1369/60, che prevede la costituzione di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa utilizzatrice e la sua conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Una volta riconosciuta l'insussistenza in fatto delle ragioni che avevano condotto alla conclusione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo e quindi, nel caso concreto, l'insussistenza al tempo stesso di quelle legittimanti la stipulazione di un contratto di lavoro a termine, è stata coerentemente riconosciuta la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Per la Corte d'Appello, il licenziamento era così da ritenersi illegittimo in quanto non proveniente dal datore di lavoro.I Giudici di legittimità, sottolineando l'inesistenza del licenziamento, hanno inoltre chiarito che "la possibilità di ratificare il licenziamento ricorre laddove la volontà della parte datoriale sia stata manifestata da una persona o da un organo della società datrice di lavoro non abilitati a compiere atti dispositivi del relativo diritto e non già qualora, come nel caso di specie, il licenziamento sia giuridicamente inesistente perché proveniente da un soggetto che non sia parte del rapporto lavorativo". Data: 29/11/2010 10:30:00
Autore: L.S.