Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: multa a mamma e papa' se fanno mancare l'affetto



Il disinteresse morale per i figli va sanzionato al pari del mancato pagamento degli alimenti.Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione secondo cui chi fa mancare l'affetto alla prole commette il reato previsto e punito dall'art. 570 c.p. che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare.La decisione è della Sesta sezione penale della Corte che ha convalidato una condanna al pagamento di una multa di cento euro e a 20 giorni di reclusione, nei confronti di un padre separato che aveva tenuto "una condotta contraria alla morale delle famiglie" disinteressandosi di loro.L'uomo, già condannato dai giudici di merito si era difeso sostenendo che illegittimamente i magistrati avevano deciso di sanzionare il "semplice disinteresse di esclusiva natura sociale omorale verso il nucleo di origine", ritenendo invece insussistentel'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza (di cui era accusato) poiche' "nel breveperiodo della contestazione la madre affidataria delle bambine aveva provveduto con i proventi del proprio lavoro ai bisogni primari".La Corte ha respinto il ricorso facendo notare che "la contestazione mossa all'imputato e' stata articolata in rapporto alla duplice tipizzazione delle condotte criminose sanzionatedall'art. 570 c.p." in maniera del tutto legittima vista "l'attuazionedi una condotta contraria alla morale e all'ordine della famiglia"consistita nel fare mancare l'affetto necessario alle figlie, "siaomissiva degli oneri contributivi finanziari determinati dal giudicecivile". Data: 12/10/2010 10:20:00
Autore: Roberto Cataldi