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Stalking: il reato è integrato anche con due soli episodi

La Suprema Corte di Cassazione, quinta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 25527/2010, ha ammonito i giudici di merito


La Suprema Corte di Cassazione, quinta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 25527 dello scorso 5 luglio, ha ammonito i giudici di merito ad emettere subito misure di sicurezza a tutela delle vittime di Stalking. Gli Ermellini hanno così sollecitato l'adozione di misure di sicurezza a fronte di atti persecutori sempre più frequentemente messi in atto da mariti o ex conviventi. I giudici di legittimità hanno ritenuto che affinchè possa ritenersi configurato il reato di stalking di cui all'art. 621 bis c.p.e` sufficiente che la persecuzione si realizzi anche con soli due episodi se questi siano stati idonei a generare nella vittima stati di ansia e paura tali da comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Da qui l'invito della Suprema Corte a non sottovalutare i rischi connessi agli atti persecutori. Sulla base di questa argomentazioni la Corte ha accolto il reclamo proposto dalla Procura di Chieti avverso la decisione con la quale il Tribunale della Libertà aveva negato misure di tutela ad una moglie separata. Data: 08/07/2010 11:00:00
Autore: Elisa Barsotti