Cittadino iscritto all'Anagrafe residenti estero? Paga Irpef se ha domicilio in Italia
Lo ha stabilito la Sezione tributaria civile della Corte di Cassazione precisando, con la sentenza n. 14434 del 15 giugno 2010
Anche se il cittadino è iscritto all'anagrafe residenti all'estero (AIRE), è comunque soggetto all'Irpef se ha
domicilio in Italia che coincide con la sede principale dei suoi affari e delle relazioni personali. Questo principio ha stabilito la Sezione tributaria civile della Corte di Cassazione precisando, con la
sentenza n. 14434 del 15 giugno 2010, che essere iscritti all'anagrafe residente estero non esonera il cittadino dal pagare l'Irrpef. In particolare la Sezione Tributaria, come si legge dalla motivazione data dai giudici di legittimità, ha aggiunto che ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del d.p.r. 917/1986, “perché sussista la
residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla
residenza o dal
domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la
residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio
domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali”.
Data: 07/07/2010 10:00:00
Autore: Luisa Foti