Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: telefonino in auto senza auricolare? L'urgenza non giustifica



L'urgenza non è una valida giustificazione per fare uso del telefonino in auto senza l'uso dell'auricolare.Lo ribadisce la Corte di Cassazione che ha convalidato unamulta nei confronti di un'automobilista sorpreso a parlare al telefoninomentre era alla guida.L'uomo si era giustificato adducendo uno stato di necessità "derivante dall'esigenza diinformare immediatamente il padre gravemente ammalato e che si trovavaa casa, di prepararsi per essere accompagnato dal figlio presso unastruttura sanitaria per esami diagnostici urgenti'.I supremi giudici (sentenza 11266/2010) sottolineano che "la moderna organizzazionesociale viene incontro con i mezzi piu' disparati a coloro che possonotrovarsi" in emergenza.La sanzione era stata già convalidata dal Giudice di Pace e il ricorso inCassazione per dimostrare che l'infrazione era stata dettataunicamente dal 'grave pericolo per la salute del padre' è stato respitno.La seconda sezione civile nella parte motiva della sentenza spiegano che "la situazione di pericolo, quando si riconnette alle cure mediche, all'alimentazione o ai medicinali, deveavere un carattere di indilazionabilita' e cogenza tali da nonlasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione della legge,in quanto la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con imezzi piu' disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vitaper il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitarealtrimenti il possibile, irreparabile danno alla persona". Data: 13/05/2010 12:12:00
Autore: Roberto Cataldi